Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4071 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30523-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CAMBIASO & PARTNERS SRL in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 27.9.06, depositata il 12/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MERONE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe denunciando vizi di motivazione perchè la CTR ha confermato la decisione di primo grado di annullamento di una cartella esattoriale sul rilievo che la stessa riguarderebbe un periodo già tassato con la (un’ altra) precedente cartella.

Denunciando vizi di motivazione l’Agenzia ritiene che sia insufficiente e/o contraddittoria la motivazione della sentenza, tale da renderla inidonea a giustificare la decisione laddove è stata ritenuto che dall’esame della documentazione prodotta dall’appellante risulti una duplicazione di pagamento di imposta.

Il motivo è inammissibile perchè – a parte la genericità del quesito-sintesi che non evidenzia il l’alto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria prospetta un errore di valutazione della documentazione acquisita e non invece carenze e contraddittorietà della motivazione che, comunque, avrebbero dovuto essere prospettate in maniera autosufficiente (requisito insussistente nella specie). Peraltro la censura fa leva su documenti che avrebbero dovuto essere depositati ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, a pena di improcedibilità”;

Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza liquidazione di spese perchè la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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