Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4071 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11720/2020 R.G. proposto da:

M.H.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5023/19,

depositata il 13 novembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza emessa l’8 agosto 2017, il Tribunale di Venezia rigettò la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da M.H.S., cittadino del Bangladesh;

che il gravame da quest’ultimo interposto è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13 novembre 2019, in quanto notificato il 29 gennaio 2018, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata il 27 dicembre 2017;

che avverso la predetta sentenza l’istante ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 325,326 e 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. cit., in luogo di quello semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in virtù della mera comunicazione dell’ordinanza di primo grado, effettuata a cura della Cancelleria, senza tener conto della mancata notificazione del provvedimento ad opera della parte interessata;

che in ogni caso, ad avviso del ricorrente, l’onere di fornire la prova dell’avvenuta notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato incombe alla parte che abbia eccepito la tardività dell’impugnazione, trovando altrimenti applicazione la norma generale di cui all’art. 327 c.p.c.;

che il motivo è infondato;

che correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello, escludendo per un verso l’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata risultava comunicata al ricorrente il 27 dicembre 2017, e rilevando per altro verso che l’impugnazione era stata proposta con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2018 e depositato in Cancelleria il medesimo giorno, e quindi oltre il trentesimo giorno dalla predetta comunicazione;

che, in quanto instaurato in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, il giudizio in esame è infatti assoggettato alla disciplina dettata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, richiamato dal D.Lgs. n. 25 cit., art. 35, comma 2, nel testo modificato dal medesimo D.Lgs. n. 150, art. 34, comma 20, lett. b), il quale prevede che le controversie in materia di protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (comma 1), aggiungendo che l’ordinanza emessa all’esito del giudizio di primo grado dev’essere comunicata alle parti a cura della cancelleria (comma 9);

che l’appello avverso la predetta ordinanza risulta disciplinato dall’art. 702-quater c.p.c., il quale, nel disporre che l’impugnazione dev’essere proposta entro trenta giorni, ancora la decorrenza del termine alternativamente alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento, derogando alla disciplina generale dettata dall’art. 326 c.p.c., che esclude l’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. soltanto in presenza della notificazione della sentenza impugnata, effettuata ad iniziativa di parte (cfr. Cass., Sez. VI, 2/11/2016, n. 22145; 31/ 10/2016, n. 22119);

che nessun rilievo può assumere, nella specie, la circostanza che la prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza impugnata e della relativa data non sia stata fornita dall’Amministrazione appellata, che aveva eccepito la tardività del gravame, ma sia stata desunta dal fascicolo di primo grado, dovendo il giudice d’appello provvedere d’ufficio alla verifica della tempestività dell’impugnazione, indipendentemente dall’eccezione dell’appella-to, e ben potendo tale riscontro aver luogo sulla base della documentazione disponibile, in quanto prodotta anche dalla parte non onerata ovvero acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio (cfr. in riferimento alla tempestività del ricorso per cassazione, Cass., Sez. I, 15/10/2020, n. 22324; 10/07/2020, n. 14839);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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