Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4071 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29176-2014 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in CESANO BUSCONE – MILANO,

VIA ROMA 87, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO DAMIGELLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO PORTERA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7411/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 18/09/2013 e depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della ordinanza in forma semplificata;

rilevato:

che la Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Z.P. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda dello Z. intesa all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la (OMISSIS) s.r.l. (poi trasformatasi nella (OMISSIS) s.r.l. S.R.L.) ed alla condanna della società convenuta al pagamento di somme a titolo di crediti retributivi;

che la statuizione di improcedibilità è stata fondata sulla nullità della notifica dell’atto di appello della quale era stato autorizzato il rinnovo, dovendosi escludere, stante la perentorietà del termine già concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la possibilità di concessione di ulteriore termine;

che la nullità della notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è stata ritenuta in ragione del fatto che la stessa era indirizzata a W.C., senza che fosse specificata la qualità di questi di legale rappresentante della società e senza che risultassero specificati, come prescritto dall’art. 145 c.p.c., residenza, domicilio e dimora attuali, indicazioni queste non risultanti nè nell’intestazione e nel corpo dell’atto da notificare il quale, viceversa, risultava indirizzato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in persona della curatrice Avv. F. S., nè dai verbali di udienza notificati unitamente all’atto di gravame;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Z.P. sulla base di un unico articolato motivo, con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 307 e 291 c.p.c.;

che la (OMISSIS) s.r.l. e W.C. non hanno svolto attività difensiva;

che parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla notifica del ricorso oltre che “note di udienza”;

che le “note di udienza”, depositate in data corrispondente a quella dell’adunanza camerale (11 gennaio 2017) sono inammissibili in quanto non coerenti con l’attuale disciplina del rito camerale dettata dall’art. 380 bis nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis conv. in L. n. 197 del 2016, che prevede solo la facoltà per le parti di depositare memorie nel termine di cinque giorni antecedenti a quello dell’adunanza;

ritenuto:

la censura con la quale si deduce violazione dell’art. 145 c.p.c. risulta inammissibile in quanto non pertinente alle effettive ragioni del decisum. Parte ricorrente muove dall’erroneo presupposto che la Corte territoriale abbia ritenuto inesistente e non nulla la seconda notifica e da tale valutazione abbia fatto scaturire la impossibilità di concessione di un secondo temine; invero, la Corte di merito, contrariamente a quanto si assume con la censura in esame, ha espressamente qualificato come nulla e non inesistente la seconda notifica in quanto ne ha rilevato, sulla base di una ricostruzione fattuale in alcun modo contestata dall’odierno ricorrente, la non conformità alla previsione di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1 in tema di notificazione alle persone giuridiche ed escluso la possibilità di concessione di un ulteriore termine per il rinnovo in ragione della perentorietà di quello già concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

che parimenti inammissibile, in quanto formulata in termini assertivi e non argomentati, risulta l’ulteriore deduzione della parte ricorrente relativa alla ritualità della seconda notifica, non essendo in alcun modo contrastate le circostanze fattuali prese in considerazione dal giudice di appello nè venendo esplicitate le ragioni di diritto per le quali la seconda notifica dovrebbe ritenersi, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio con la società; che la deduzione di violazione dell’art. 307 c.p.c. è anch’essa in parte inammissibile in quanto non pertinente al decisum laddove afferma l’errore del primo giudice per avere dichiarato l’estinzione del giudizio in assenza di eccezione della parte appellata; il giudizio di secondo grado non si è, infatti, concluso con una dichiarazione di estinzione bensì con dichiarazione di improcedibilità dell’appello, ampiamente argomentata dalla sentenza impugnata con riferimento al principio, tratto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo il quale solo ove sia stata consentita la partecipazione alla causa della parte (come in ipotesi di notifica effettuata oltre il termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), deve ritenersi necessaria, ai fini dell’estinzione del giudizio, l’eccezione ex art. 307 c.p.c., comma 4; nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, stante il rilevato vizio di notifica non è stata data alla parte la possibilità di partecipare, il giudizio deve essere definito con pronunzia dichiarativa dell’impossibilità di proseguire il giudizio e di procedere all’esame del merito;

che la deduzione con la quale si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello concesso ulteriore termine per il rinnovo della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è manifestamente infondata essendo la decisione di appello coerente con l’insegnamento di questa Corte che esclude la possibilità di concessione di un ulteriore termine per la notifica in ragione della perentorietà del termine già concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex plurimis Cass. 1906 del 2007);

che, in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita la necessità di verifica della rituale instaurazione del contraddittorio sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente((Cass., ord., sez. un. n. 6826 del 2010, Cass. n. 2723 del 2010, n. 15106 del 2013).

che non si fa luogo al regolamento delle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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