Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4071 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. II, 09/02/2022, (ud. 09/07/2021, dep. 09/02/2022), n.4071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2532/2017 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALVIUCCI 2,
presso lo studio dell’avvocato BUGGERO MARIA GENTILE, rappresentato
e difeso dall’avvocato LAMBERTO FERRARA;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 960/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 26/09/2016.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti del procedimento RG n. 2532/17 instaurato con ricorso del 17.1.2017 da parte di L.D. nei confronti di B.G.;
vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente il 25.5.2021, per essere stata transatta la lite;
ritenuto, pertanto, che vada dichiarata l’estinzione del giudizio di
cassazione;
rilevato che B.G. non ha svolto attività difensiva, per cui non v’e’ luogo a regolamento delle spese;
visto l’art. 390 c.p.c..
P.Q.M.
DICHIARA l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022