Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4070 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16275-2007 proposto da:
ATS SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio
dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GARRO ANNAMARIA, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di TORINO del 5.6.06, depositata il 27/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MERONE Antonio;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO
Immacolata.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’ATS SPA ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la Cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello della stessa società perchè privo di specifici motivi di doglianza.
La società contribuente contesta la decisione impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e vizi di motivazione, in quanto dall’esame dell’atto di appello emergerebbe che, contrariamente a quanto assume la CTR, erano ben chiari i motivi dell’impugnazione ed il petitum.
Il ricorso è improcedibile perchè basato su un atto (l’appello della società) che non è stato depositato assieme all’odierno ricorso, come prescrive l’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, a pena di decadenza. Infatti, l’art. 369 c.p.c., comma 4, nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d’improcedibilità gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di error in procedendo, gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine (Cass. 303/2010)”;
Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2700, per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011