Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 407 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17181/2014 proposto da:

TECNICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.

C.D.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIGLIOLA GUGLIELMI, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore Dott.

C.L. per esso l’avv. PAOLO TRAVAGLIA, domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TRAVAGLIA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA POPOLARE DI NOVARA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 557/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Popolare di Novara S.p.A, ora Banco Popolare Società Cooperativa, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio la società Tecnica Srl e la (OMISSIS) Srl con azione revocatoria ordinaria per sentir dichiarare la inefficacia degli atti di compravendita immobiliare stipulati in data (OMISSIS) fra la (OMISSIS) Srl e la Tecnica Srl. Nel corso del giudizio è fallita la società (OMISSIS) Srl e il giudizio è stato interrotto e poi riassunto dai Fallimento della (OMISSIS) Srl.

Con sentenza del 2010 il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria,ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del fallimento della (OMISSIS) Srl degli atti di compravendita immobiliare stipulati in data (OMISSIS) fra la (OMISSIS) Srl in bonis e la Tecnica S,r); contemporaneamente il Tribunale ha dichiarato etmprocedibilità domanda proposta dalla Banca Popolare di Novara.

Avverso questa sentenza ha proposto appello la Tecnica s.r.l..

Il fallimento della (OMISSIS) Srl si è costituito chiedendo la conferma della sentenza impugnata,mentre la Banca Popolare di Novara non ha impugnato la statuizione di improcedibilità della domanda proposta.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 10 febbraio 2014, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso la società Tecnica Srl con tre articolati motivi.

Resiste con controricorso il fallimento della (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunzia violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c..

Sostiene la ricorrente di aver indicato, a sostegno della insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria, una serie di fatti specifici confermati da copiosa produzione documentale, richiedendo il doveroso richiamo del c.t.u. a fronte delle argomentazioni tecniche svolte; che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto matura per la decisione la causa,omettendo di prendere in esame e decidere in merito alla richiesta di richiamo del c.t.u..

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 2901 c.c., in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello ha erroneamente attribuito rilevanza ad insufficienti e contraddittori indizi senza procedere all’assunzione delle prove orali formulate dal fallimento e senza procedere al richiamo del c.t.u..

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 2901 c.c..

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello di Milano non ha tenuto conto nella decisione della copiosa documentazione prodotta dalla Tecnica Srl, documentazione che viene analiticamente elencata nel ricorso, mentre la documentazione versata in atti dalle parti avverse nulla provava circa la sussistenza dei presupposti per cui possa operare il disposto di cui all’art. 2901 c.c., contrariamente a quanto erroneamente ed in modo contraddittorio ritenuto dalla Corte d’appello di Milano.

Inoltre la ricorrente ritiene fatto incontestabile che il valore di acquisto degli immobili riportati negli atti notarili di compravendita oggetto di causa non è congruo rispetto all’individuato valore commerciale degli stessi e ciò in contrasto con le erronee valutazioni in ordine a detto aspetto giuridico effettuate sia dal giudice di primo grado che dal giudice di secondo grado.

4. i tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica che li lega e sono inammissibili.

Come è agevole rilevare dal contenuto dei motivi sopra riportati, seppure questi denunziano formalmente violazione di legge insieme e censure di vizio di motivazione sono in realtà rivolti esclusivamente a censurare la motivazione della sentenza impugnata e contestalo gli accertamenti di fatto del giudice di merito in relazione alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi posti a fondamento dell’accoglimento della revocatoria.

Infatti la ricorrente non denunzia una erronea ricognizione da parte del giudice di appello della fattispecie astratta di cui alle norme di legge asseritamente violate, nè deduce un’errata sussunzione della fattispecie di cui è causa in una norma non conferente, quindi non denunzia errata applicazione delle norme di legge, ma in realtà deduce vizi interpretativi.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 10.2.2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. I motivi formulati non rispettano la nuova previsione del vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, ma si sostanziano in un riesame di tutti gli elementi istruttori di cui si chiede una inammissibile rivalutazione a questa Corte. per giungere al rigetto della domanda proposta nei confronti della società ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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