Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 407 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/01/2011), n.407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovani – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Azienda per i Servizi Sanitari m. (OMISSIS) di Pordenone,

elettivamente

domiciliata in Roma, Via Federico Gonfalonieri 5, presso lo studio

dell’avv. Andrea Manzi, rappresentata e difesa per procura in atti

dall’avv. COLO’ Vittorina;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini

55, presso lo studio dell’avv. GIORDANI Laura, che lo rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Bruno Riccardo

Nicoloso;

– controricorrente –

Per a cassazione della decisione n. 5574/09, depositata dal Consiglio

di Stato in data 17/9/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

sentita l’avv. Colò;

Udito il P.M., nella persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la dichiarazione

d’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia, B.M. ha chiesto l’annullamento delle sanzioni infilategli dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. (OMISSIS) per le violazioni rilevate dal NAS di (OMISSIS) nel corso di. una ispezione della farmacia da lui gestita in (OMISSIS);

che il giudice adito ha parzialmente accolto la domanda e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. (OMISSIS) si è gravata ai Consiglio di stato, lamentando l’erroneità dell’interpretazione adottata dal TAR, secondo il quale la disposizione di cui al R.D. n. 1706 del 1938, art. 37, comma 1, che faceva obbligo di riportare sulle ricette non ripetibili la data di spedizione ed il prezzo di vendita, riguardava soltanto i prodotti preparati in farmacia e non quelli di origine industriale;

che il Consiglio di Stato ha però rigettato l’appello e l’Azienda ha impugnato per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto declinare la giurisdizione perchè vertendosi in tema di sanzioni amministrative, se ne sarebbe dovuto occupare il giudice ordinario ai sensi della L. n. 689 del 1981;

che il B. ha depositato controricorso, con il quale ha eccepito l’infondatezza ed, ancor prima, l’inammissibilità del ricorso per avvenuta formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione;

che l’eccezione è fondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che a partire da C. Cass. 2008/24883 ha costantemente ribadito eri e ove il giudice di primo grado decida la causa nel merito, afferma per implicito la sussistenza della sua giurisdizione, con la conseguenza che la parte che intenda contestarla ha l’onere di proporre impugnazione al riguardo;

che nel caso di specie, il TAR ha pronunciato nel merito e nessuna delle parti ha contestato la relativa sentenza sotto il profilo della giurisdizione che, stante l’avvenuta formazione del giudicato interno sul punto, non può più essere rimessa in discussione in questa sede;

che sembrano perciò sussistere le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il difensore della stessa ha depositato memoria con la quale ha obiettato che la giurisprudenza sul giudicato implicito in materia di giurisdizione si era affermata in un momento in cui, da parte sua, non avrebbe potuto più sollevare la questione davanti al Consiglio di Stato e che, pertanto, vista la sua totale assenza di colpa, questa Corte dovrebbe affrontare il problema della giurisdizione come se non si fosse al riguardo verificata nessuna preclusione;

che a questo proposito giova rammentare che come risulta dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, a seguito della segnalazione dei NAS, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. (OMISSIS) di Pordenone ha emesso nei confronti del B. n. 125 ordinanze ingiunzioni coi nn. da 971 a 1095, 7 ordinanze ingiunzioni coi nn. da 1097 a 1103 e 11 ordinanze ingiunzioni coi nn. Da 1104 a 1114;

che il TAR ha accolto il ricorso per quanto riguardava le ordinanze da 971 a 1095, rigettandolo nel resto e l’ASS n. (OMISSIS) ha proposto ricorso principale, cui ha resistito il B. proponendo a sua volta ricorso incidentale, ma soltanto per il riconoscimento della continuazione nella ipotesi di accoglimento dell’avversa doglianza;

che in considerazione di quanto sopra, il ricorso li cui si discute dev’essere dichiarato inammissibile e senza possibilità di accoglimento dell’istanza di rimessione in termini perchè, nel caso di specie, il giudicato sulla giurisdizione si è formato, prima ancora che in conseguenza della mancata proposizione della questione in appello, per effetto della mancata impugnazione di quella parte della decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda del B. e che, contenendo una statuizione di merito, aveva comportato, con il suo passaggio in giudicato, la definitiva affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla intera controversia (v., in tal senso, anche risalenti C. Cass. 2000/93 e 2000/376);

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre ali accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidare in complessivi Euro 2.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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