Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40698 del 20/12/2021

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 20/12/2021), n.40698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 1422/2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Olcese s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Rossi e

Adriano Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle

Milizie Terenzio n. 1, presso il loro studio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Equitalia Nord SPA;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 155/11/13 depositata il 18/11/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

Camera di consiglio del 29 aprile 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 155/11/13 depositata il 18.11.2013.

Aa vicenda tare origine dalla notifica in data 17.4.2009 alla società Olcese s.p.a. in amministrazione straordinaria, della cartella esattoriale n. (OMISSIS), conseguente a controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, del Modello Unico del 2006 e del Modello 770S dello stesso anno. Dal controllo emergeva tardivo versamento del saldo IRAP e il disconoscimento di un credito d’imposta inesistente.

La società opponeva l’atto innanzi alla CTP di Milano, che nel corso del giudizio disponeva CTU contabile ed accoglieva il ricorso della contribuente. L’Ufficio appellava la decisione, ma la CTR respingeva il gravame ed accoglieva il ricorso incidentale della società, di condanna dell’Amministrazione al pagamento integrale delle spese, che il primo giudice aveva posto a carico della stessa solo parzialmente.

L’impugnativa dell’Agenzia è basata su cinque motivi, che saranno più avanti illustrati.

Resisteva la società Olcese s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente si duole che il giudice regionale, in violazione dell’art. 131 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del /1992, art. 36 comma 2, nn. 4 e 61, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si fosse limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza riportarne i passaggi salienti in modo da dar conto d’aver ripercorso l’iter motivazionale del primo giudice e d’averlo fatto proprio in base ad una autonoma (ri)valutazione.

La censura è da ritenere infondata in quanto la sentenza impugnata ha non solo richiamato la prima decisione, ma facendo riferimento, a base della propria decisione, agli accertamenti operati da CTU nominato dal giudice di prime cure, evidenziando che “che risulta aver (il consulente) compulsato tutta l’occorrente documentazione, compresi libri paga e quant’altro, senza particolare contestazione dell’Ufficio, sull’inesistenza di una posizione debitoria (contabilmente dimostrata e documentata da parte della contabilità) e pertanto (sull’inesistenza) del mancato recupero di ritenute alla fonte e IRAP, che sono.. da considerarsi adeguatamente e correttamente compensate”. Ne discende una motivata condivisione, con il primo giudice, dell’operato del CTU, basata sulla considerazione della completezza della documentazione da lui esaminata, sulla cui attendibilità il giudice d’appello non ha rilevato specifiche contestazioni dell’ufficio.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e censura che la CTR abbia ritenuto legittima la compensazione effettuata dal contribuente, sebbene fosse pacifica l’omessa produzione della documentazione attestante l’effettività del credito d’imposta relativo all’anno d’imposta 2004 utilizzato in compensazione.

La doglianza appare infondata laddove essa ravvisa una violazione del suddetto articolo per il fatto che Giudice regionale avesse ritenuto provato il credito vantato dalla contribuente in base alla dichiarazione presentata, laddove l’Ufficio si duole che il CTU avesse riconosciuto quel credito pur omettendo di esaminare sia “i modelli CUD consegnati ai dipendenti dai quali rilevare l’accredito delle ritenute da rimborsare a seguito della operazioni di conguaglio, né le correlate denunce dei redditi, né documentazione bancaria dalla quale prendere atto dell’effettivo rimborso delle ritenute operate in eccesso..”.

In altri termini, l’Ufficio ritiene che con la notifica della cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato cartolare, nasca per il contribuente la necessità di dimostrare, egli, l’effettività di quanto esposto in dichiarazione, integrandola con dovizia di documentazione a supporto. L’assunto non è però fondato.

Giova precisare che la pretesa erariale in esame deriva dal disconoscimento del credito per versamenti in eccesso e restituzione delle ritenute IRPEF, operate per l’anno 2004 e indicate nel mod. 770S del 2005, portate in compensazione con le ritenute per l’anno 2005 e indicate le mod.770S per il 2006.

Ora, questa Corte ha affermato che “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (Sez. 5 – n. 29582/2018). E, dunque, il disconoscimento sarebbe possibile anche mediante controllo automatizzato, purché derivi dal riscontro obiettivo dei dati della dichiarazione e non anche dall’esame comparativo, con altri molteplici documenti e quindi in esito una più ampia istruttoria. E’ lo stesso ufficio ad additare i documenti, che il contribuente avrebbe dovuto (ma aveva omesso di) produrre, dal cui esame sarebbe stato possibile affermare la sussistenza del credito d’imposta. Con ciò stesso configurando una modalità di accertamento diversa da quella ex art. 36 bis, esigendo, per l’ampiezza della base documentale d’indagine, una contestazione mediante avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 40.

Con il terzo motivo, l’Ufficio censura che il giudice regionale aveva aderito alla relazione peritale con generiche espressioni di condivisione, senza esaminare le deduzioni difensive dell’altra parte, che se esaminate avrebbero portato il giudicante ad una diversa decisione. L’A.F. deduce cioè una carenza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma in termini non conformi alla sua riformulazione D.L. 83 del 2012, ex art. 54, comma 1, lett. b).

Infatti, in base alla richiamata novella, la censura può riguardare l’omesso esame di un “fatto” inteso in senso storico naturalistico, laddove l’Ufficio, in sostanza, chiede una nuova, inammissibile valutazione dell’operato del CTU, in termini diversi da quella del Giudice regionale, che l’aveva ritenuta esauriente e corretta in rapporto ai surrichiamati limiti d’indagine, propri del controllo automatizzato cartolare.

Con il quarto motivo, l’Amministrazione ricorrente si duole del fatto che la CTR, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avrebbe omesso di esaminare uno dei due motivi di appello dedotti in merito alla decisione sulla misura del compenso al CTU. La censura infatti – sostiene – era duplice nel senso che l’Ufficio contestava: a) l’errata quantificazione del compenso riconosciuto al CTU; b) l’errata determinazione da parte del giudice di prime cure della quota parte del compenso posta a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Ora – evidenzia la ricorrente, che il Giudice regionale si era pronunciato sul secondo aspetto, ponendo l’onere a totale carico dell’Amministrazione, in accoglimento della domanda in tal senso posta dal ricorso incidentale della contribuente. Ed aveva, invece, omesso di esaminare l’altro profilo.

La censura è infondata in quanto la CTR, nel porre a carico della sola Amministrazione le spese peritali, nella misura già fissata dal Giudice di prossimità, ha implicitamente ritenuto la correttezza della normativa applicata per determinarla e perciò stesso aveva, logicamente, respinto la censura sul punto.

E’ invece, fondate, il quinto motivo, con cui la ricorrente contesta, appunto, la quantificazione del compenso sotto il profilo della violazione della normativa che detta i criteri ed i parametri per la determinazione del compenso ai consulenti. Va premesso che del contenuto della sentenza di primo grado si evince che il compenso fu solo in detto provvedimento liquidato, potendo dunque l’ufficio (Ndr: testo originale non comprensibile).

In particolare, l’Ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2 e art. 12, comma 5, e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50 e 299, del D.M. 30 maggio 2002, tabella allegata gli artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ora, i compensi dei consulenti sono disciplinati, appunto, dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, e dal D.M. 30 maggio 2002, della tabella allegata art. 2.

Nel caso in esame, lo scaglione di riferimento, in ragione del valore della causa, sul quale applicare la percentuale per il calcolo del compenso, è quelle compreso tra Euro 103.291,39 ed Euro 258.228,45 e la percentuale relativa è compresa tra lo 0,9316 e lo 1,8790%. Conseguendone un importo compreso tra quello minimo di Euro 2.307,61 e quello massimo di Euro 4.654,37.

Viceversa, il compenso quantificato dal giudice di primo grado, e confermato dalla CTR, è stato di Euro 9.727,47, palesemente incompatibile con i limiti posti dalla normativa.

Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà, ricalcolare il compenso nella misura che riterrà congrua, ma nei limiti della “forbice” fissati.

Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente al quinto motivo, infondati gli altri.

Il ricorso incidentale condizionato, atteso l’esito favorevole alla contribuente dei profili oggetto di tale ricorso, è da ritenere assorbito.

Va cassata la sentenza impugnata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame nei limiti indicati e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale in relazione al quinto motivo, rigettati gli altri, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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