Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4069 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. un., 22/02/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI PARTHENOPE (già ISTITUTO
UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI) ((OMISSIS)), in persona del
Rettore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA
50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO L., rappresentata e
difesa dall’avvocato MARONE GHERARDO, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.C., D.E., L.A.,
M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. LUCIANI
1, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO DE LORENZO, rappresentati
e difesi dagli avvocati PALMA GIUSEPPE, KIVEL MAZUY PATRIZIA, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.A., D.M.P., D.L.B., M.
S.;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 10466/2008 della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/04/2008;
uditi gli avvocati Gherardo MARONE, Vania ROMANO per delega degli
avvocati Giuseppe Palma, Patrizia Kivel Mazuy;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/02/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione:
“1. Con ricorso ex art. 362 c.p.c., C.M.C., M.G., D.E. e L.A., già professori incaricati stabilizzati presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli, denunciavano il conflitto negativo di giurisdizione in ordine alla domanda da loro avanzata al fine di ottenere il mantenimento delle funzioni didattiche presso i nuovi corsi di laurea istituiti a seguito della trasformazione del predetto ISEF in facoltà universitaria per il corso di scienze motorie.
Riferivano di avere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania il decreto concernente la selezione e la nomina dei docenti universitari M.S., D.L. B., D.M.P. e C.A. nella titolarità degli insegnamenti a contenuto tecnico-sportivo, nonchè il decreto di indizione della selezione riservata al personale docente proveniente dall’ISEF per l’attribuzione di mere funzioni didattiche di sostegno, ma il TAR aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; avevano quindi adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ottenendo l’accoglimento della loro domanda, ma tale decisione era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, con sentenza del 22 luglio 2006, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 2.
2. Con sentenza del 23 aprile 2008 queste Sezioni Unite risolvevano il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e cassando senza rinvio la decisione della Corte d’appello, con compensazione delle spese delle fasi di merito e di quelle relative al giudizio di legittimità.
3. Con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., l’Università degli Studi di Napoli Parthenope chiede la correzione di tale sentenza nella parte in cui, per mero errore materiale, la decisione della Corte d’appello è stata cassata senza rinvio, anzichè con rinvio al medesimo giudice onde consentire lo svolgimento del giudizio d’appello.
4. Si sono costituiti con controricorso i docenti controinteressati, C. e altri, che si sono opposti alla correzione contestando la configurabilità di un errore materiale.
5. Il ricorso appare inammissibile in quanto la correzione di errore materiale presuppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati, mentre, nella specie, viene dedotta l’erroneità della statuizione di cassazione senza rinvio, che, d’altra parte, secondo il tenore complessivo della decisione, non si configura come una mera discordanza materiale ma corrisponde pienamente al decisum, come si evince anche dall’esplicito richiamo dell’art. 385 c.p.c., comma 2, ritenuto applicabile “in caso di cassazione senza rinvio”. Nè l’istanza di correzione potrebbe convertirsi in ricorso per revocazione, sia perchè la intrinseca diversità dei presupposti rende inammissibile, in generale, tale conversione (cfr. Cass. n. 657 del 2003; n. 14799 del 2004), sia perchè, nella specie, la situazione ipotizzata dall’Università ricorrente, cioè l’erronea percezione della sentenza di primo grado come decisione solo sulla giurisdizione, non configura comunque un errore di fatto incidente sulla statuizione di cassazione senza rinvio.
6. Alla stregua di tali considerazioni il Collegio, in camera di consiglio, valuterà se il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”;
ritenuto che il Collegio condivide e ribadisce le considerazioni espresse nella relazione osservando che la decisione delle Sezioni unite, oggetto del ricorso in esame, ha comportato la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e – come denota la pronuncia sulle spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 385, secondo comma, c.p.c. -la caducazione anche della sentenza di primo grado, escludendosi la configurabilità di un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;
considerato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e che non vi è luogo a provvedere sulle spese (cfr. Cass., sez. un., n. 9438 del 2002, ord.; Cass. n. 10203 del 2009, ord.).
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010