Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4069 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16070-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in personal del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S 126 PROGETTI SRL in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHESE

TIZIANO, giusta procura, speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2006 della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di TRENTO del 31.5.06, depositata il 21/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MERONE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia verte sulla seguente questione: se l’iscrizione a ruolo di una certa somma a carico della società oggi resistente derivi dalla semplice constatazione dell’omesso versamento di quanto risulta dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (anno 1993), in forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero derivi dal mancato riconoscimento del diritto alla compensazione con un credito fiscale. Nel primo caso la notifica della cartella è tempestiva (tesi dell’ufficio), nel secondo caso la notifica è tardiva (tesi della società contribuente).

La CTR, al pari della CTP, ha accolto la tesi della società, rilevando, in punto di fatto, che l’operato dell’ufficio rientra inequivocabilmente nella attività di accertamento e non di mero recupero d’imposta. Scrive la CTR: il non riconoscimento da parte dell’ufficio di un credito d’imposta su quale il contribuente, in forza di un atto pubblico, riteneva di avere legittimamente diritto (peraltro riportato nella dichiarazione del cedente) ha posto in essere un comportamento accertativo e, come tale, soggetto al termine di decadenza riconosciuto dalla commissione tributaria di primo grado.

A fronte di tale precisa statuizione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43, pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se la notifica della cartella esattoriale, emessa in forza di un ruolo formato a seguito dell’omesso versamento da parte del contribuente dell’imposta liquidata sulla base di una dichiarazione dei redditi, sia soggetta a termine del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ovvero a quello del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (nel testo applicabile ratione temporis), quando il contribuente abbia omesso di versare l’imposta dovuta in forza di un credito d’imposta non inserito nella dichiarazione dei redditi. Il motivo è inammissibile perchè il relativo quesito presuppone un accertamento in l’atto contrario a quello risultante dalla decisione della CTR. Nel quesito viene dato per scontato ciò che scontato non è e cioè che la cartella abbia mera funzione di recupero di imposta e non di accertamento. La censura avrebbe dovuto contestare (sotto il profilo del vizio di motivazione o della mancata valutazione di elementi probatori) la ricostruzione in fatto, da parte della CTR, del contenuto della cartella.

Anche il secondo motivo, con il quale viene denunciata la carenza di motivazione della sentenza di appello, è inammissibile per carenza di autosufficienza, ma è anche improcedibile per mancato deposito degli atti sui quali si fonda la censura (art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4)”;

Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato, con aggravio di spese a carico della Agenzia ricorrente, liquidate come da dispositivo, per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1800,00, per onorario, oltre le spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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