Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4068 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4068 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 22792-2017 proposto da:
ENEL GREEN POWER SPA 10236451000, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO “DI
TANNO E ASSOCIATI”, rappresentata e difesa dagli avvocati
ROSAMARIA NICASTRO, ENRICO PAULETTI;

– ricorrente avverso l’ordinanza n. 19621/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
MARCELLO IACOBELLIS.

Data pubblicazione: 20/02/2018

Rilevato che è stata promossa di ufficio la correzione dell’errore
materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 19621/2017
laddove risulta omessa l’importo delle spese liquidate in favore del
Comune di Bidoni;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;

dal quale risulta la liquidazione delle spese nella misura di C
3.000,00, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 al rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di
legge, se dovuti.
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;

P.Q.M.
la Corte dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso
che: laddove leggesi ” condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in C per compensi oltre
agli esborsi liquidati in euro 200,00 al rimborso delle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti”;
debba leggersi ed intendersi:” condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3.000,00 per
compensi oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 al rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di
legge, se dovuti”.
Il residente est.

Così deciso in Roma, 10/1/2018
dott. M

Iacobellis

rilevato che l’istanza è fondata alla luce del dispositivo di udienza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA