Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4068 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15972-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA ASSEMBLAGGIO DISTRIBUZIONE BARESE A R.L.

(COADISBA) in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’ADDABBO CARLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI del 14.12.05, depositata il 26/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MERONE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ZENO

Immacolata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La controversia ha ad oggetto due avvisi di accertamento relativi ad irpeg/ilor 1994 e 1995, impugnati dalla Società Cooperativa Assemblaggio Distribuzione Barese a r.l..

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha affermato che l’Ufficio non può basarsi solo ed unicamente sulle conclusioni rassegnate dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione non indicando espressamente, come dovuto quali i precetti normativi violati. Aggiunge che l’Ufficio non ha fornito la prova dei fatti contestati.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, deducendo, con tre motivi, vizi di motivazione.

In particolare, con il primo motivo, denuncia che erroneamente la CTR ha ritenuto illegittima la motivazione per relationem, redatta con rinvio al p.v.c.. La censura appare manifestamente fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: In tema di avviso di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria di dichiarazione IVA, la motivazione degli atti di accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma salutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 10205/2003. conf. 17243/2003, 25146/2005).

Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dalla resistente, perchè il quesito evidenzia in maniera chiara quale è il problema giuridico sul quale la ricorrente chiede la pronuncia di questa Corte.

Gli altri due motivi, relativi alla paternità del p.v.c. e al suo contenuto probatorio, sono assorbiti” e, comunque, attengono al merito della decisione che dovrà essere adottata dalla CTR, in sede di giudizio di rinvio;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

– che la causa deve essere rinviata alla CTR della Puglia per la decisione di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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