Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4068 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21695-2015 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CASA AMICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IGNAZIO VALENZA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA;

– intimata –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, SCIPLINO ESTER ADA, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 267/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 28/07/2014, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 267/25/15, depositata il 26 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Sicilia ha accolto l’appello proposto dall’INPS nei confronti della società Cooperativa Onlus Casa Amica (di seguito Cooperativa) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Agrigento, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento a fronte del mancato versamento di contributi dovuti al SSN relativi al periodo compreso tra il dicembre 1995 ed il dicembre 1996, per l’importo complessivo di Euro 90.957,60 oltre sanzioni ed interessi.

La sentenza della CTR, per quanto qui rileva, giudicò infondata l’eccezione di prescrizione addotta dalla contribuente tra i motivi di ricorso, ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica di precedente cartella, avvenuta il 20 marzo 2003, oggetto d’impugnazione da parte della contribuente dinanzi al giudice ordinario.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’INPS, anche nella qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A., pur rilasciando procura ad litem al proprio difensore, non ha depositato controricorso. Non ha svolto difese SERIT Sicilia S.p.A.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando l’erroneità della pronuncia impugnata che ha attribuito efficacia interruttiva ad un atto, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 20 marzo 2003, allorchè il corso della prescrizione si era già compiuto.

Il motivo risulta manifestamente fondato.

Detta cartella fu già oggetto d’impugnazione dinanzi al giudice ordinario (Tribunale di Agrigento quale giudice del lavoro), che, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione quanto agli importi dovuti a titolo di contributi al SSN in ragione della loro natura tributaria, ne dispose nel resto l’annullamento, rilevando l’eccepita prescrizione.

Essa, invero, ricorre anche per le somme richieste per contributi dovuti al SSN che afferiscono al periodo tra il dicembre 1995 ed il dicembre 1996, donde la loro soggezione alla prescrizione quinquennale, giusta la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.

Ne consegue che, reiterata dall’agente della riscossione l’intimazione al pagamento delle somme dovute per lo stesso periodo per contributi al SSN, con la notifica in data 19 aprile 2010 della cartella n. (OMISSIS), ha errato la CTR nell’escludere la prescrizione in ragione dell’attribuita efficacia interruttiva alla notifica nel 2003 della precedente cartella, essendo già allora detta notifica intervenuta allorchè era ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge (nel senso che in materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione solo ove intervenga entro il tettnine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell’INPS cfr. Cass. sez. lav., ord. 8 febbraio 2011, n. 3121).

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, nel rapporto processuale tra la contribuente e l’INPS possono essere compensate le spese del doppio grado di merito, restando disciplinate le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza; giustificandosi invece nei confronti dell’agente della riscossione, tenuto all’emissione della cartella, compensate le spese del doppio grado di merito, la declaratoria d’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità anticipate dalla ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’INPS, compensate le spese del doppio grado di merito e condanna quest’ultimo alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in 3000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Dichiara compensate, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’intimata SERIT Sicilia S.p.A., le spese del doppio grado di merito e non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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