Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4067 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 18/02/2011), n.4067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Edil Miccinilli s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 282/2006/39 depositata il 18/7/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CENICCOLA, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Edil Miccinilli s.a.s., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTR del Lazio de 24/1/2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha ritenuto ammissibile l’impugnazione sulla base di documenti rinvenuti dopo la decisione, non prodotti senza che sussistessero cause di forza maggiore.
La censura di violazione di legge è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 11007 del 19/08/2000; Sentenza n. 14114 del 20/06/2006 Sentenza n. 7653 del 18/08/1997) secondo cui l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; quindi non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione.
Fondata è altresì la censura in ordine alla motivazione ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011