Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4067 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25308-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KM SPA, (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

KM SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO BONELLI EREDE PAPPALARDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA SILVESTRI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 172/64/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 21/06/2011, depositata

il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., da ultimo depositata, all’esito della quale la società ha depositato memoria, osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Lombardia -sezione staccata di Brescia – n. 172/64/11, depositata il 20 settembre 2011. Detta accolse parzialmente l’appello principale proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado della CTP di Cremona, affermando che i contributi regionali per il trasporto locale, in quanto destinati al ripianamento delle perdite di esercizio, non entrano nella base imponibile dell’IRAP (annullamento del rilievo IRAP 1 e conferma del rilievo IRAP 2 dell’avviso di accertamento impugnato).

La pronuncia della CTR accolse altresì l’appello incindentale dell’Ufficio limitatamente alle sanzioni in relazione al rilievo IRAP 2.

La società resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato anch’esso ad un motivo.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 11, del D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 265 del 2002, della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, e della L.R. Lombardia n. 13 del 1995, artt. 4 e 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo di cui al ricorso principale è fondato, anche alla stregua del consolidarsi dell’indirizzo interpretativo di questa Corte (si vedano, in particolare, oltre a Cass. sez. unite 14 ottobre 2009, n. 21749, Cass. sez. 6-5, ord. 5 marzo 2015, n. 4539 e Cass. sez. 5, 27 luglio 2016, n. 15571, quest’ultima di particolare rilievo nella controversia in oggetto, perchè afferente proprio all’esame della L.R. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, sulla quale la contribuente aveva invece ritenuto di poter fondare la tesi dell’esclusione dei contributi erogati dalla regione all’impresa esercente il trasporto locale dalla base imponibile IRAP).

Si è osservato che la disciplina del concorso nella determinazione della base imponibile IRAP dei contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale è stata definitivamente fissata dalla L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, secondo cui i contributi in oggetto devono essere inclusi nella base imponibile IRAP anche se essi sono esclusi dalla base imponibile delle imposte dirette (come stabilito dal D.L. n. 833 del 1986, art. 4 convertito nella L. n. 18 del 1987); a tale regola si fa eccezione, secondo il testuale disposto dell’art. 5, nella sola ipotesi in cui l’esclusione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive sia espressamente prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi, ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Si è in particolare precisato che dette disposizioni non possano rinvenirsi nella L.R. Lombardia n. 13 del 1995, artt. 13 e 14 che si limitano ad istituire una ovvia correlazione tra il costo standard, al quale è commisurato il contributo pubblico, ed il costo del personale, ma non prevedono affatto che il contributo pubblico così come determinato debba essere escluso dalla base imponibile ai fini IRAP. Del pari va accolto il ricorso incidentale.

Premesso che esso ha carattere sostanzialmente ricognitivo nella parte in cui rileva esattamente rileva che l’oggetto della controversia era limitato al solo rilievo IRAP 1, atteso che l’Ufficio, con provvedimento in autotutela del 31 luglio 2008, aveva annullato il recupero a tassazione dei costi per il personale per Euro 131.874,00, esso va accolto nella parte in cui si chiede da parte della contribuente l’accoglimento della domanda subordinata, proposta sin dal ricorso introduttivo in primo grado, come verificato anche per mezzo della disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio, di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della portata della norma.

Ciò in continuità ad altre pronunce di questa Corte relative, con riferimento alla medesima problematica, ad altre società appartenenti al medesimo gruppo dell’odierna controricorrente, da essa citate (Cass. sez. 6-5, ord. 24 febbraio 2015, n. 3732; Cass. sez. 6-5, ord. 25 febbraio 2015, n. 3384), che hanno statuito nel senso che l’oggettiva incertezza circa la portata applicativa delle norme in oggetto giustifichi la declaratoria di non debenza delle sanzioni.

Va pertanto accolto per manifesta fondatezza sia il ricorso principale, sia quello incidentale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto della domanda principale della contribuente nella parte ancora oggetto di controversia tra le parti e con accoglimento della domanda subordinata in punto di non debenza delle sanzioni.

Il consolidarsi solo in pendenza del giudizio di legittimità degli orientamenti innanzi richiamati espressi in materia da questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente limitatamente alla domanda subordinata di non debenza delle sanzioni, rigettando nel resto il ricorso.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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