Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4067 del 01/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4067 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

competenza d’ufficio

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio
richiesto dalla Corte d’appello di Roma nella causa
vertente tra:
DUMONT Marcella;
– ricorrente non costituita in questa sede e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– resistente non costituito in questa sede Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Perugia, DUMONT ~cella proponeva domanda di
equa riparazione per la irragionevole durata di un

Data pubblicazione: 01/03/2016

giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio e conclusosi
dinnanzi al Consiglio di Stato in sede di rinvio;
che la Corte d’appello di Perugia dichiarava la
propria incompetenza territoriale, ritenendo che fosse

che la ricorrente riassumeva quindi la causa e la
Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata in data
21 ottobre 2015, ha proposto regolamento di competenza
d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla
domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio
iniziato dinnanzi al TAR Lazio, competente essendo la
Corte d’appello di Perugia;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[…] L’istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che,
“qualora la Corte d’appello, adita in sede di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per
violazione del termine di durata ragionevole del processo,
declini la propria competenza territoriale, la corte
d’appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove
ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata,

-2-

competente la Corte d’appello di Roma;

versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi
dell’art. 28 cod. proc. civ., a proporre d’ufficio
regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a
nulla rilevando che la pronuncia d’incompetenza sia stata

previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa
la forma prevista dall’art. 3, comma 6, della citata legge
n. 89 del 2001” (Cass. n. 13727 del 2003).
L’istanza è anche fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in
tema di equa riparazione per violazione del termine di
ragionevole

durata

del

processo,

ai

fini

dell’individuazione del giudice territorialmente
competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di
collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui
ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale,
dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto,
anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia
concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi,
sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato
nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del
criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito
territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio

-3-

adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come

giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è
iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto
ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di
competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede”

Pertanto, l’istanza della Corte d’appello di Roma va
accolta, dovendosi dichiarare la competenza della Corte
d’appello di Perugia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc.
pen. e della tabella A allegata alle norme di attuazione
del codice di procedura penale»;
che il Collegio non condivide le conclusioni cui è
pervenuto il relatore;
che occorre, infatti, tenere conto del fatto che la
legge n. 208 del 2015, entrata in vigore il 1 0 gennaio
2016, ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge n. 89
del 2001, il quale ora dispone che «la domanda di equa
riparazione si propone con ricorso al presidente della
corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice
innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo
presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di
procedura civile»;
che, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., «la
giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo
alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda e non hanno

-4-

(Cass., S.U., n. 6306 del 2010).

rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della
legge o dello stato medesimo»;
che fa eccezione al principio ora ricordato il caso in
cui la modifica normativa sopravvenuta comporti

originariamente ne fosse privo, operando in tal caso il
principio per cui «l’art. 5 cod. proc. civ., anche nel
testo novellato dall’art. 2 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di
causa della legge – oltre che dello stato di fatto – in
ordine alla determinazione della competenza, va
interpretato in conformità alla sua ratio,

che è quella di

favorire, non già di impedire, la perpetuati°
iurisdictionis,

sicché, ove sia stato adito un giudice

incompetente al momento della proposizione della domanda,
non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice
sia diventato competente in forza di legge entrata in
vigore nel corso del giudizio» (Cass. n. 857 del 2008,
relativa ad un procedimento di regolamento di competenza
d’ufficio);
che, dunque, posto che il giudizio presupposto è
iniziato a Roma e che la Corte d’appello di Roma sarebbe
competente per effetto della richiamata modificazione
legislativa, la conclusione non può essere altro che

l’attribuzione della competenza ad un giudice che

quella di dichiarare la competenza della Corte d’appello
di Roma;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, trattandosi di regolamento di

difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello
di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA