Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4066 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4066 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO

ORDINANZA

sul ricorso 15257-2017 proposto da:
IEVOLELLA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 7, presso lo STUDIO LEGALE PERIFANO DI
GIACOMO & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
ESTER PERIFANO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato
il 20 dicembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere UBALDO BELLINI;

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Data pubblicazione: 20/02/2018

FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso depositato il 21 novembre 2011, dinanzi
alla Corte d’appello di Roma, Raffaele Ievolella ha chiesto la
condanna del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’irragionevole durata del giudizio amministrativo promosso il

ancora pendente alla data di proposizione della domanda di
equa riparazione.
La Corte d’appello, con decreto depositato in data 20
dicembre 2016, ha dichiarato improponibile il ricorso in
applicazione dell’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008,
come modificato dall’art. 3, comma 23, allegato 4, del d.lgs. n.
104 del 2010, per mancata presentazione dell’istanza di
prelievo nel giudizio presupposto, avendo la ricorrente
depositato soltanto istanza di fissazione di udienza.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello lo
Ievolella ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 giugno
2017, sulla base di quattro motivi.
L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti, ossia le istanze sollecitatorie
depositate dalla ricorrente nel giudizio presupposto e
ritualmente documentate nel giudizio di equa riparazione: la
prima, depositata in data 20 dicembre 1994, e la seconda, ex
art. 51 R.D. n. 642 del 1907, depositata il 19 aprile 2010.
1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta
violazione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della
CEDU, in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 Cost.,
nonché degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 54, comma 2,
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20 ottobre 1994 dinanzi al TAR Campania, sezione di Napoli, e

del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133
del 2008, successivamente modificato dall’art. 3, comma 23,
allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010. Il ricorrente deduce che
l’istanza contemplata dall’art. 51 del regio decreto n. 642 del
1907 consiste in una richiesta attraverso cui la parte sollecita

mediante la richiesta di fissazione dell’udienza per la
discussione. Essa avrebbe identico contenuto rispetto
all’istanza di prelievo prevista dall’art. 71 del d.lgs. n. 104 del
2010.
1.3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001, 54, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, successivamente modificato dall’art. 3, comma 23,
allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010) il ricorrente sostiene che
la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’equo
indennizzo per la irragionevole durata del processo
amministrativo presupposto quanto meno fino alla data (16
settembre 2010) di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010
che successivamente ha introdotto l’obbligo di deposito
dell’istanza di prelievo.
1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente chiede proporsi
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133
del 2008, per contrasto con gli art. 10, 11 e 117 della
Costituzione, con riferimento agli art. 6, 13 e 41 CEDU, così
come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
2. – I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente,
stante la stretta connessione.
2.1. – Essi sono fondati, per le ragioni di seguito precisate.

3

l’organo giudicante evidenziando l’urgenza del proprio ricorso

Risulta per tabulas dallo stesso decreto impugnato che il
ricorso per equa riparazione è stato depositato in data 21
novembre 2011 in relazione ad un processo amministrativo
ancora pendente dinanzi al TAR Campania – Napoli.
Poiché la domanda di equa riparazione è stata proposta

vigore del codice del processo amministrativo, nella specie
trova applicazione il testo dell’art. 54, come novellato dall’art.
3, comma 23, dell’Allegato 4, del d.lgs. n. 104 del 2010.
Secondo l’art. 54 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel
testo novellato ed applicabile ratione temporis, «La domanda di
equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la
violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui
all’articolo 71, comma 2, del codice del processo
amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione».
Ora nella specie il decreto impugnato ha omesso di
considerare che – come risulta dalla documentazione allegata
al ricorso di equa riparazione depositato presso la Corte
d’appello di Roma – lo Ievolella, nella pendenza del giudizio
presupposto, in data 19 aprile 2010 ha presentato alla
segreteria del TAR della Campania “istanza sollecitatoria ex art.
51, del R.D. n. 642 del 1907”.
2.1. – Poiché l’istanza di prelievo risulta ritualmente
presentata, ha errato la Corte d’appello a dichiarare il ricorso
per equa riparazione improponibile.
Non vale in senso contrario il fatto che l’istanza di prelievo
depositata dalla ricorrente richiami, nell’intestazione, l’art. 51,
secondo comma, del regio decreto n. 642 del 1907, abrogato a
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successivamente al 16 settembre 2010, data di entrata in

decorrere dal 16 settembre 2010, perché quel che rileva, al
fine di ritenere soddisfatta la condizione di proponibilità della
domanda di equa riparazione, di cui all’art. 54 del decretolegge n. 112 del 2008, è che l’istanza di prelievo sia stata
effettivamente presentata, con ciò segnalandosi l’urgenza del

richiesta di prelievo la circostanza che l’istanza sollecitatoria
menzioni, anziché l’art. 71 cod. proc. amm., il non più vigente
art. 51 del regolamento di procedura del 1907, occorrendo
guardare al contenuto della richiesta senza fermarsi al dato
formale dell’articolo di legge in essa menzionato, e ciò
trattandosi della stessa istanza prevista da due fonti
diacroniche (Cass. n. 27634, n. 27921 en. 28959 del 2017).
3. – Accolti i due motivi (con assorbimento del terzo e del
quarto), il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata,
per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione.
Al

giudice

del

rinvio

è

demandata

altresì

la

regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti il
terzo e il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione alla
censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre
2017.
Il Presidente
Dr. Stefano Petitti

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ricorso. In altri termini, non è di ostacolo alla ritualità della

inzionario Giudiziario

yaleria NERI

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