Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4066 del 15/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 4066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9446-2016 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI

24, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CHECCACCI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Prof.

ALBERTO COMELLI, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2065/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUITQARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna del 17/09/2015, depositata il

21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Fausto Checcacci difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

D.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2065/01/2015, depositata in data 21/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente di rimborso dell’IRPEF trattenutagli mensilmente, dal 1997 al 9008, sul trattamento pensionistico privilegiato quale militare dell’Arma dei Carabinieri – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (ritenendo operante l’esenzione dall’IRPEF stante l’equiparazione delle pensioni privilegiate concesse ai militari per infermità contratte in servizio alle pensioni di guerra.

In particolare, i giudici d’appello – affermando, anzitutto, la tempestività del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, dovendo ritenersi inesistente la notifica, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, della sentenza di primo grado, effettuata (nel novembre 2014) dal difensore dell’appellato a mezzo di posta elettronica certificata, stante la non applicabilità al processo tributario (come a quello amministrativo), sulla base della normativa vigente ratione temporis (D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 2), delle notificazioni a mezzo PEC – hanno sostenuto, nel merito, che alle pensioni privilegiate ordinarie, civili o militari, salvi i casi eccezionali delle pensioni di guerra o di quelle per invalidità contratta nel servizio miliare di leva, doveva essere riconosciuta natura reddituale e non risarcitoria, con conseguente infondatezza della richiesta di rimborso del contribuente. Il ricorrente ha depositato, in data 21/06/2016, istanza di trattazione prioritaria del ricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente (con contestuale costituzione di ulteriore difensore) ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, censurando la sola statuizione pregiudiziale della C.T.R. in punto di tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle l’amate, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 38 e 51 e L. n. 53 del 1994, art. 3 bisdovendo ritenersi ammissibile la notifica via PEC ex L. n. 53 del 1994 della sentenza di primo grado e conseguentemente tardivo l’appello proposto dall’Ufficio erariale, oltre il termine perentorio di gg. 60 dalla suddetta notifica.

2. La censura è infondata, stante l’inidoneità, al decorso del termine breve d’impugnazione, della modalità telematica, prescelta dalla parte, di notifica (tramite pec) della sentenza della CTP di Parma in data 20 novembre 2014.

Si tratta invero di notifica effettuata tramite PEC direttamente dal difensore della contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza ad eseguire le notificazioni ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche.

La L. n. 53 del 1994, art. 1 secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 9) convertito, Con moditicazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine. “La notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.

Si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, tenuto conto della specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis come inserito dal D.L. 18 ottobre 9012, n. 179, art. 16 quater convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 9019, n. 291, che ha abrogato della L. n. 53 del 1994, art. 3, il comma 3 bis non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.

La materia risulta oggi ridefinita, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 di revisione, tra l’altro, della disciplina del contenzioso tributario. Abrogato il comma 1 bis dall’art. 16, è stato aggiunto, infatti, al D.Lgs. n. 546 del 1992, l’art. 16 bis il cui attuale comma 3, per quanto qui specificamente rileva, prevede che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”. Il D.M. n. 165 del 2013, art. 3, comma 3 ha demandato, in particolare, per quanto qui rileva, a successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze d’individuare le regole tecnico – operative. Il D.M. Economia e delle finanze agosto 2015 ha quindi previsto, in attuazione della disposizione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, le specifiche tecniche volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Ne deriva, dal sistema normativo così ricostruito, che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite, laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico.

Al riguardo, va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015 del contenzioso tributario, fissata al 1 gennaio 2016 dall’art. 12, comma 1, cit. decreto, il medesimo art. 12, comma 3 prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3 – si applicano con decorrenza e modalità pr3eviste dai decreti di cui al D.M. Economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3”.

Il D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato, come si detto, in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3 ha dunque previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. 4 agosto 2013, vale a dire dal 1 dicembre 2015. (cfr. anche circolare 29 dicembre 2013, n. 38/E, par. 1.6.

In conclusione, riguardo allo specifico problema dibattuto nel presente giudizio, nella fattispecie in esame, alla data del 20 novembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla ctp di Parma tra le parti, non era in ogni caso idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello (cfr. Cass. 17941/16).

Questa Corte (Cass. 10026/2010, richiamando i principi di diritto già affermati da Cass. un. 6333/1982, 6480/1995, 1132/200 ha infatti, chiarito che “l’art. 326 c.p.c., comma 1 ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza sia pure legale della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte” la Corte ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione una notificazione eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente; conf. Cass. S.U 12898/2011).

Non può pertanto rilevare (come sostenuto in memoria dai ricorrente) la asserita conoscibilità giuridica della sentenza di primo grado avuta dall’Agenzia delle Entrate, per effetto della notifica a mezzo PEC, non operante, all’epoca, nel processo tributario.

Conseguentemente, essendo stata pubblicata la decisione di primo grado il 31/10/2014, la notifica dell’appello, in data 23/91/2015, era rituale e tempestiva e corretta e la decisione impugnata della C.T.R.. Alcuna contestazione viene sollevata dal ricorrente in ordine al merito della decisione della C.T.R., che va pertanto in toto confermata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. In considerazione della relativa novità delle questioni di diritto affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA