Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4065 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4065 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BELLINI UBALDO

ORDINANZA

sul ricorso 11044-2017 proposto da:
ARMENI OLIVA, FALCONIERI GIOVANNI, DI BIASI EUGENIO,
FRASCA PIETRO, BUONGIOVANNI FILIPPA, SIVERO
SALVATORE, MARONNA GRAZIELLA, MIGNOSA ANGELO,
MARINELLI MARIA ANTONIETTA, GELORMINI ALFREDO e
FERRARO GIULIANA (quest’ultima quale erede di Vespasiani
Gianfranco) tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DONATELLO 23, presso lo studio dell’Avvocato FLAMINIA
AGOSTINELLI, che li rappresentata e difende;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 25/10/2016;

Data pubblicazione: 20/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere UBALDO BELLINI;
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso, depositato il 4 gennaio 2013 dinanzi alla
Corte d’appello di Perugia, ARMENI OLIVA, FALCONIERI
DI

BIASI

EUGENIO,

FRASCA

PIETRO,

BUONGIOVANNI FILIPPA, SIVERO SALVATORE, MARONNA
GRAZIELLA,

MIGNOSA ANGELO,

MARINELLI

MARIA

ANTONIETTA, GELORMINI ALFREDO e FERRARO GIULIANA
(quest’ultima quale erede di Vespasiani Gianfranco) hanno
chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo promosso
con ricorso depositato 1’8 aprile 1993 dinanzi al TAR del Lazio,
dichiarato perento con decreto del 23 aprile 2010.
La Corte d’appello di Roma, preventivamente adita, con
ricorsi (poi riuniti) depositati il 23-26 novembre ed il 1°
dicembre 2009, aveva dichiarato la propria incompetenza, ed il
ricorso era stato riassunto davati alla Corte Perugina che, con
decreto depositato in data 25 ottobre 2016, ha dichiarato
improponibile il ricorso, per mancata presentazione dell’istanza
di prelievo nel giudizio presupposto, conclusosi dopo l’entrata
in vigore dell’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, come modificato
dall’art. 3, comma 23, all. 4 del d.lgs. n. 104 del 2010.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello le
parti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 26 aprile
2017, sulla base di un motivo.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti prospettano l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio, là dove la Corte
2

GIOVANNI,

d’appello di Perugia ha dichiarato improponibile il ricorso «non
essendo stata depositata istanza di prelievo nel processo
presupposto che si è concluso dopo l’entrata in vigore dell’art.
54 d.l. 112/2008», escludendo ogni altra eventuale
motivazione o valutazione, trascurando in particolare che una

1993.
2. – Il motivo è fondato per le ragioni di seguito precisate.
3. – Preliminarmente va evidenziato che, per affermazione
anche della stessa Corte d’appello di Perugia, i ricorsi di equa
riparazione in esame risultano esser stati originariamente
depositati presso la Corte d’Appello di Roma tra la fine
novembre ed il 1° dicembre del 2009, e poi regolarmente
riassunti (a seguito di riunione e declaratoria di incompetenza
per territorio di questa) davanti alla Corte d’Appello di Perugia,
con ricorso depositato il 4 gennaio 2013. Invero, la
proposizione della domanda indennitaria per irragionevole
durata del processo, ancorché davanti ad un giudice
incompetente, costituisce evento idoneo ad introdurre un
valido giudizio di equa riparazione, purché (come riconosciuto
nella specie) la riassunzione della causa innanzi al giudice
dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e
delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia
continuato, ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ. davanti al nuovo
giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò,
conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del
giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (Cass. n.
14841 del 2017).
4. – Orbene, in base alla giurisprudenza ormai del tutto
costante di questa Corte Suprema, l’art. 54, D.L. 25 giugno
2008 n. 112, nel testo modificato dalla legge di conversione 6
3

tale istanza era stata ritualmente depositata fin dall’ottobre del

agosto 2008 n. 133, applicabile alla fattispecie ratione temporis
(in base al quale: «La domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in
cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma
1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata

decreto 17 agosto 1907, n. 642») va interpretato nel senso
che, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende
improponibile la domanda di equa riparazione, nella parte
concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla
data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore del menzionato
D.L. n. 112 del 2008, che, avendo configurato la suddetta
istanza di prelievo come “presupposto processuale” della
domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del
deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del
processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo
già trascorso.
Nel caso di specie, dunque, essendo stata proposta la
domanda di equa riparazione a fine 2009, relativamente ad un
processo amministrativo perento il 23 aprile 2010 (prima del
16 settembre 2010) la disciplina applicabile è quella dell’art.
54, 2° comma D.L. n. 112/08 nel testo in vigore alla data della
domanda stessa. Conseguentemente, come detto, tale
domanda è soggetta alla condizione di proponibilità dell’istanza
di prelievo per il periodo successivo al 25 giugno 2008; fermo
restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo
non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione
per l’irragionevole durata del processo con riferimento al
periodo precedente al 25 giugno 2008 (Cass. n. 719 del 2015,
n. 5914 del 2012).

4

un’istanza ai sensi del secondo comma dell’articolo 51 del regio

4.1. – Diversamente, a seguito delle ulteriori modifiche
apportate dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero
6), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, la disposizione
dell’art. 54, comma 2, del d. I. n. 112 del 2008 (in vigore dal

riparazione non è proponibile se, nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione
dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è
stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71,
comma 2, del codice del processo amministrativo, né con
riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione»
(viceversa non rileva la previsione di cui all’art. 6, comma 2ter, della legge n. 89 del 2001, applicandosi essa ai soli giudizi
amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia
violato alla data del 31 ottobre 2016).
Da ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha tratto la
conseguenza che – con riferimento alle istanze di equa
riparazione per processi amministrativi pendenti alla data del
16 settembre 2010, il nuovo testo dell’art. 54, comma 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008 (come sopra elaborato)
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche
per il periodo anteriore, alla presentazione, nell’ambito del
giudizio presupposto, dell’istanza di prelievo, per i processi
pendenti, a quella data, davanti al giudice amministrativo, in
cui si assume essersi verificata la violazione del diritto alla
ragionevole durata – la domanda di equa riparazione, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio
presupposto, non sia stata presentata l’istanza di prelievo,
senza che sia possibile operare una distinzione tra porzioni di
durata dell’unico processo amministrativo in ragione del
5

16 settembre 2010) prevede che «La domanda di equa

momento di entrata in vigore del testo originario del citato art.
54 o delle sue modifiche (Cass. n. 16404/16 e n. 3740/13).
5. – Ciò detto, va rilevato che i ricorrenti hanno dedotto
l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di un fatto
decisivo per il giudizio, ossia dell’avvenuto deposito in ciascuno

“richiesta di trattazione d’urgenza (c.d. prelievo)” datata 25
settembre 1993, con timbro del TAR Lazio del 7 ottobre 1993,
con cui veniva richiesto al Presidente di «fissare, disponendone
il prelievo, la trattazione dei ricorsi in relazione all’immediato
interesse dei ricorrenti ala sua decisione».
In effetti la Corte d’appello di Perugia non ha tenuto in
alcun conto la produzione agli atti di detta richiesta,
ritualmente depositata, motivando la dichiarata improponibilità
della domanda di equa riparazione esclusivamente sull’assunto
del non esser «stata depositata istanza di prelievo nel processo
presupposto che si è concluso dopo l’entrata in vigore dell’art.
54 d.l. n. 112/2008, come modificato dall’art. 3, comma 23,
all.to 4 del d.lgs. n. 104/2010» (di cui trascrive il contenuto
precettivo). Né varrebbe in senso contrario il fatto che l’istanza
di prelievo

de qua

non richiami specificamente,

nell’intestazione, l’art. 51, secondo comma, del regio decreto
n. 642 del 1907, perché quel che rileva, al fine di ritenere
soddisfatta la condizione di proponibilità della domanda di equa
riparazione, di cui all’originario testo dell’art. 54 del decretolegge n. 112 del 2008, è che l’istanza di prelievo sia stata
effettivamente presentata, con ciò segnalandosi l’urgenza del
ricorso, occorrendo invero guardare al contenuto della richiesta
senza fermarsi al dato formale dell’articolo di legge in essa
menzionato (Cass. n. 27634, n. 27921 en. 28959 del 2017).

6

dei processi presupposto (poi riuniti) di istanza denominata

5.1. – Laddove, poi, la Corte territoriale – oltre a non tener
conto della presentazione nel giudizio presupposto di una
istanza definita di prelievo – confonde la disciplina da applicarsi
alla fattispecie, che attiene ad una domanda di equa
riparazione riferita ad un processo presupposto dichiarato

normativa di cui al citato art. 3, comma 23, all.to 4 del d.lgs.
n. 104/2010, in vigore dal 16 settembre 2010, che pertanto è
inapplicabile alla fattispecie ratione temporis. Ciò in quanto, nel
caso di specie, ove fosse mancata l’istanza di prelievo, la
domanda di equa riparazione sarebbe improponibile, secondo il
diritto vigente e la richiamata applicazione costante di questa
Corte, non in toto ma solo nella parte concernente la durata
del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno
2008) di entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art.
54, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133.
6. – Accolto il motivo, il decreto impugnato va cassato e
la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di
Perugia, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è
demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo del ricorso; cassa il decreto
impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre
2017.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
7

perento in data 23 aprile 2010, prima cioè della modifica

nario Giudiziario
ià NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 FEB, 209

Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA