Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4065 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9875-2007 proposto da:

LIQUIDATORE GIUDIZIALE IN SEDE CONCORDATIZIA AGRICAP S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VESCI

GERARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E. e S.M., quali eredi di S.

B., AGRICAP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

e sul ricorso 13684-2007 proposto da:

C.E., S.M., in proprio e nella loro

qualità di eredi di S.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO

FILIPPO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGRICAP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

LIQUIDATORE GIUDIZIALE IN SEDE CONCORDATIZIA AGRICAP S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’Avvocato

VESCI

GERARDO, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1608/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2006 R.G.N. 3422/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. MANCINO Rossana;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 27 marzo 2006, la Corte d’Appello di Roma, non definitivamente pronunciando, rigettava il gravame svolto da C.E. e S.M., in proprio e quali eredi di S.B., contro la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di condanna della Agricap spa, in liquidazione e del Concordato preventivo della predetta società, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni per licenziamento ingiustificato e dei danni materiali e morali derivati dalla morte di S.B. causata dalla nocività delle sostanze impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.

2. La Corte territoriale rigettava le eccezioni di estinzione del giudizio e di prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni materiali e morali, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Liquidatore giudiziale in sede concordatizia della Agricap spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate C.E. + 1 hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo al quale ha resistito il Liquidatore giudiziale; ha resistito, con controricorso, la Agricap spa, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.

4. Il Collegio, preso atto della rinunzia al ricorso principale e al ricorso incidentale e dell’accettazione della parte controricorrente e ritenuta la regolarità delle rinunzie e dell’accettazione ex artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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