Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4065 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19375/2019 R.G. proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Mussato,

Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso lo

studio di questi ultimi in Roma, via B. Tortolini, n. 34;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARTIGNACCO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv. Ino Pupulin e Giovanni Meineri, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Salaria, n.

162;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 745/18,

depositata il 17 dicembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che C.L., proprietario di un fondo edificabile sito in Martignacco (UD), riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), e destinato ad attrezzature e servizi collettivi, verde di quartiere, parcheggi, sport e spettacoli sportivi con Delib. Consiglio comunale 21 dicembre 2000, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 17 dicembre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha rigettato la domanda di determinazione dell’indennizzo dovuto dal Comune per la reiterazione del vincolo, disposta dal Consiglio comunale con Delib. 17 luglio 2008;

che il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39 e dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, sostenendo che, nel subordinare il riconoscimento dell’indennizzo alla prova rigorosa del danno subito dal fondo, la sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie alle categorie proprie della responsabilità civile, senza considerare che la reiterazione del vincolo espropriativo costituisce un’attività legittima che, in quanto pregiudizievole per il privato, obbliga l’Amministrazione a corrispondergli un indennizzo sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico, che esclude la necessità della relativa prova;

che, ad avviso del ricorrente, l’indennizzo dev’essere commisurato al mancato uso normale del fondo, alla riduzione dell’utilizzazione o alla diminuzione del prezzo rispetto alla situazione antecedente all’imposizione del vincolo, che prima l’Amministrazione e poi il giudice devono determinare a mezzo di un accertamento tecnico, tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’area incisa;

che il motivo è fondato;

che la sentenza impugnata, pur dando atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennizzo, ha infatti escluso la possibilità di procedere alla liquidazione dello stesso, osservando che il pregiudizio derivante dalla reiterazione del vincolo d’inedificabilità non è configurabile come un danno in re ipsa, che non necessita di allegazione e dimostrazione da parte di chi ne invoca la riparazione, aggiungendo che esso non è ravvisabile neppure nel ritardo nell’incasso dell’indennità di espropriazione o nell’indisponibilità del fondo derivante da un provvedimento di occupazione temporanea, e ritenendo invece non provati i minori benefici che l’attore aveva sostenuto di aver tratto dalla coltivazione del fondo, rispetto a quelli conseguibili attraverso lo sfruttamento edilizio dello stesso;

che le predette considerazioni trovano conforto, almeno in parte, nella giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che il D.P.R., art. 39, commisura l’indennizzo dovuto al “danno effettivamente prodotto”, osservando che quest’ultimo, oltre a non essere configurabile in re ipsa, deve costituire la conseguenza necessaria non già di qualsiasi provvedimento amministrativo che incida sfavorevolmente sul diritto dominicale, ma della reiterazione di un “vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo”, ed escludendo pertanto la possibilità d’identificarlo tanto con il ritardo nella riscossione dell’indennità di espropriazione, la cui percezione è subordinata all’effettiva ablazione del fondo, quanto con il pregiudizio derivante da un’occupazione temporanea, che presuppone a sua volta la perdita del possesso o della disponibilità dell’immobile da parte del titolare (cfr. Cass., Sez. I, 3/10/2016, n. 16961);

che è stato tuttavia precisato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, che, in quanto riconducibile ad un’attività legittima della Pubblica Amministrazione, il meccanismo indennitario contemplato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, ha carattere “sostanzialmente automatico” ed “è tipico della responsabilità da atto legittimo e distante dalle tecniche di tutela proprie della responsabilità civile da atto illegittimo”;

che si è pertanto affermato che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la Pubblica Amministrazione è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, in modo tale da determinare nell’atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di corrispondere un indennizzo avente portata non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o della riduzione delle possibilità di utilizzazione dell’area;

che, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non vi provveda o vi provveda in misura ritenuta inadeguata, il giudice, investito della domanda proposta dal privato, è tenuto a sua volta ad accertare sia la diminuzione di valore di mercato dell’area che altri eventuali pregiudizi suscettibili di essere arrecati all’immobile, sotto il profilo della ridotta possibilità di sfruttamento rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali lo stesso era concretamente o anche solo potenzialmente vocato, senza che si richieda al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto (cfr. Cass., Sez. I, 3/10/2019, n. 24795; 21/05/2018, n. 12468);

che non può dunque condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento del predetto pregiudizio, in virtù della considerazione che l’attore non aveva fornito la relativa prova nè nella fase amministrativa nè in sede giurisdizionale, essendosi limitato a produrre una perizia di stima ed a richiedere l’ammissione di una c.t.u.;

che la c.t.u., pur non costituendo un mezzo di prova in senso stretto, la cui invocazione consenta alle parti di sottrarsi ai rispettivi oneri probatori, può essere infatti disposta anche per l’acquisizione di dati che solo un tecnico è in grado di accertare e valutare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (c.d. consulenza percipiente), a condizione che la parte, nei termini di decadenza previsti per l’istruzione probatoria, abbia adeguatamente adempiuto l’onere di allegare i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della domanda (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2020, n. 13736; Cass., Sez. II, 22/01/2015, n. 1190; Cass., Sez. I, 10/09/2013, n. 20695);

che nel caso in esame tale onere di allegazione poteva ritenersi soddisfatto in virtù della produzione della perizia di stima, la cui natura di mera deduzione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, non consentiva di escluderne l’idoneità ad individuare gli elementi di carattere fattuale e tecnico posti a fondamento della domanda di riconoscimento dell’indennizzo (cfr. Cass., Sez. Un., 3/06/2013, n. 13902; Cass., Sez. I, 6/08/2015, n. 16552; Cass., Sez. II, 24/08/2017, n. 20347);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Trieste, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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