Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4064 del 20/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4064 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA

sul ricorso 26262-2013 proposto da:
SETTE TONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCIANO MANARA 47, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e
dl fende;
– ricorrente contro

SETTE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
G. MAllINI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO
DE BONIS, che lo rappresenta e difende;
SETTE PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 20/02/2018

PATRIZIA UBALDI, che la rappresenta e difende;
SETTE MARIO in persona del suo procuratore generale
sig. SETTE CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO

LUIGI

ANTONELLI

27,

presso

lo

studio

dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e

– controrícorrenti e nel confronti di

OFFICINA SETTE di MARIO DOMENICO ed ANGELO SETTE
s.n.c. in persona del legale rappresentante pro
tempore, SETTE MARCELLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3923/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MAURIZIO IACONO QUARANTINO, con
delega dell’Avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA
difensore del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

difende;

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma con sentenza del 26.9.2005 si pronunciava su due
procedimenti riuniti, introdotti, il primo, da Angelo Sette nei confronti del
fratello Tonino Sette e, il secondo, da Tonino Sette nei confronti dei fratelli
Angelo e Mario Sette, degli eredi dell’ulteriore fratello Domenico Sette
(Marcello e Piera Sette) e della società Officina Sette s.n.c di Mario, Domenico

Il primo procedimento (iscritto a ruolo nel tribunale di Roma col numero
19039/99), aveva ad oggetto la domanda di Angelo Sette di trasferimento
coattivo ex art. 2932 c.c. di un appartamento in Roma, via della Cisternola,
promessogli in vendita dal fratello Tonino, con contratto preliminare del
13.1.98, per il corrispettivo di £ 200.000.000 già versate all’atto della
conclusione del preliminare medesimo; a tale domanda Tonino Sette aveva
resistito impugnando sotto vari profili il contratto del 13.1.98, da lui qualificato
come contratto definitivo e già separatamente impugnato nel secondo dei
suddetti procedimenti.
Il secondo procedimento (iscritto a ruolo nel tribunale di Roma col numero
19918/99) aveva ad oggetto una pluralità di domande che Tonino Sette
proponeva sulla premessa di aver esercitato per molti anni una officina
meccanica tenendo alle proprie dipendenze i fratelli Angelo, Mario e Domenico,
di aver subito ingiuste rivendicazioni economiche da parte di costoro e di
essere stato costretto, a seguito del grave deterioramento dei rapporti
personali, a concludere, sotto violenza morale, diversi contratti, tutti nulli
perché privi di causa o simulati.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, nel procedimento n. 19918/99
Tonino Sette impugnava, deducendone la nullità per mancanza di causa o
simulazione e, comunque, la annullabilità per violenza morale:
a) il contratto relativo al suddetto appartamento di via Cisternola, da lui
concluso con il fratello Angelo con scrittura privata del 13.1.98 (oggetto,
come visto, anche del procedimento n. 19039/99);
b) il contratto, contenuto nella medesima scrittura del 13.1.98 che
documentava il contratto sub a), avente ad oggetto la cessione alla
26262/13

e Angelo Sette.

società Officina Sette s.n.c. della sua azienda meccanica e,
precisamente, dei macchinari che formavano oggetto delle fatture già da
lui emesse nel corso del 1997 nei confronti di detta società (fatture nn.
3/97, 4/97 e 9/97);
c) il contratto documentato da una distinta scrittura, pur essa redatta in
data 13.1.98, con cui i suoi fratelli gli avevano riconosciuto il diritto ad

cessione a terzi dei macchinari di cui sub b).
Il tribunale accoglieva le domande di Tonino Sette e dichiarava la nullità del
contratto preliminare di compravendita immobiliare, del contratto di cessione
di azienda e di tutti i contratti afferenti alle fatture nn. 3/97, 4/97 e 9/97.
Conseguentemente, il tribunale condannava tutti i convenuti, in solido, a
rilasciare a Tonino Sette l’azienda, nonché a pagare a quest’ultimo, in
sostituzione dei beni mancanti, la somma di € 50.000,00; condannava tutti i
convenuti, in solido e ad eccezione della società, al risarcimento del danno
biologico, esistenziale e morale nei confronti del sig. Tonino Sette per €
70.000,00 oltre interessi; condannava Angelo Sette a rilasciare l’appartamento
di Via della Cisternola ed a risarcire al fratello il danno per mancato godimento
dell’immobile in ragione di € 7.500,00 annui più interessi.
La sentenza di primo grado veniva impugnata, con separati appelli poi riuniti,
sia da Angelo, Mario e Piera Sette, nonché dalla società Officina Sette s.n.c, sia
da Tonino Sette (sul quantum del risarcimento). Marcello Sette non si
costituiva nel giudizio di secondo grado e veniva dichiarato contumace.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3923/2013 depositata
1’8.07.2013, accoglieva gli appelli proposti da Angelo, Piera, Mario Sette e dalla
società Officina Sette e rigettava l’appello incidentale proposto da Tonino
Sette, ritenendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, validi ed
efficaci tutti i contratto impugnati da Tonino Sette.
Nel dettaglio, la corte capitolina:
1) trasferiva ad Angelo Sette, in esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. del
contratto preliminare di compravendita di cui alla scrittura 13.1.88,
l’appartamento di via della Cisternola ivi contemplato;
2

una compartecipazione del 25% agli utili netti risultanti dall’eventuale

2) rigettava tutte le domande proposte da Tonino Sette in primo grado.
In particolare:
quanto al preliminare di compravendita immobiliare, la corte d’appello
riteneva provato il pagamento del prezzo dell’appartamento di Via della
Cisternola, attribuendo efficacia confessoria alla quietanza, contenuta
nella scheda contrattuale del 13.1.88, attestante la avvenuta

sufficientemente provato (e, peraltro, contraddetto dalle risultanze della
deposizione del commercialista Toccacieli) l’assunto di Tonino Sette di
aver sottoscritto detta scrittura per effetto di violenza idonea a
determinare un vizio della volontà ex art. 1435 c.c.;
– quanto ai contratti di cessione dell’azienda e delle attrezzature, la corte
di appello – ribadito come anche in relazione a tali contratti difettasse la
prova di una violenza morale idonea a coartare la volontà di Tonino
Sette – riteneva, pur in mancanza di prova del versamento del prezzo,
che fosse ragionevole ipotizzare che le parti avessero inteso con tali
cessioni “regolare la gestione pregressa, nell’ambito della quale i fratelli

avevano lavorato alle dipendenze di Tonino Sette”

(pag. 8 della

sentenza); al riguardo, la corte traeva ulteriore conferma del proprio
convincimento dal rilievo che, con la sentenza n. 7490/05, il tribunale di
Roma, pronunciandosi sulla divisione dell’eredità di Domenico Sette,
aveva ricompreso nell’asse ereditario il credito per il controvalore della
quota del de cuius nella società Officina Sette s.n.c., senza che sul punto
venissero sollevate contestazioni da parte di Tonino Sette.
Avverso la sentenza della corte di appello di Roma il sig. Tonino Sette ha
proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Nel giudizio di legittimità hanno depositato controricorso Angelo, Piera e Mario
Sette. Marcello Sette e la “Officina Sette s.n.c. di Mario, Domenico ed Angelo
Sette” non si sono difesi in questa sede. —
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 14.12.17, per la quale
soltanto il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il
Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
3

“regolarizzazione” di tale pagamento e giudicando, per contro, non

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa
applicazione di legge in relazione agli artt. 1470, 1498, 1362, 1325, 1418,
1414, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 1241, 2697 c.c., all’art. 115 e 116 c.p.c.
e all’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo si articola in sette distinte doglianze.

1470, 1498, 1362, e 1325 1418 c.c., si censura la sentenza gravata per aver
ritenuto provato – sulla scorta della dichiarazione negoziale di Tonino Sette di
già avvenuta “regolarizzazione” del prezzo (a cui la corte ha attribuito efficacia
confessoria) – l’avvenuto pagamento del prezzo dell’appartamento promesso in
vendita ad Angelo Sette. Nel mezzo di gravame si argomenta che dalle
risultanze istruttorie sarebbe emerso che non solo nessun prezzo era stato
pagato, ma che mai le parti avevano effettivamente avuto l’intenzione di
fissare un prezzo per l’appartamento de quo; d’onde, secondo il ricorrente, la
nullità del contratto per mancanza di causa. La censura va disattesa perché, da
un lato, l’assunto dell’assenza di causa del contratto si fonda su un
presupposto di fatto – che nessun prezzo sarebbe stato pagato per
l’appartamento de quo – che la corte territoriale ha escluso, con un giudizio di
fatto non censurabile sotto il profilo, coltivato con il mezzo in esame, della
violazione di legge; d’altro lato, le argomentazioni spiegate dal ricorrente in
ordine all’asserita mancanza di prova del suddetto pagamento non si misurano
con il rilievo della sentenza gravata secondo cui la quietanza rilasciata da
Tonino Sette nella scrittura 111.88 ha portata confessoria, con conseguente
valenza di prova legale.
Con la seconda doglianza, anch’essa specificamente riferita alla violazione degli
articoli 1470, 1498, 1362, e 1325 1418 c.c., si censura la sentenza gravata per
aver ritenuto provato che la cessione dell’azienda e dei relativi macchinari
fosse stata pattuita per compensare i crediti maturati dai fratelli di Tonino
Sette per il lavoro dai medesimi prestato nell’impresa individuale da costui
esercitata. La censura va disattesa perché si risolve, in sostanza,
nell’affermazione della insussistenza di quei crediti dei fratelli di Tonino Sette
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Con la prima doglianza specificamente riferita alla violazione degli articoli

che la corte territoriale ha, al contrario, ritenuto (sussistenti e) compensati con
il prezzo dell’azienda e dei macchinari. La doglianza prospetta quindi questioni
puramente di merito, non riconducibili al vizio di cui all’articolo 360 n. 3 c.p.c.,
coltivato con il mezzo in esame, e nemmeno al vizio di cui all’articolo 360 n. 5,
c.p.c., che, nel presente giudizio, è applicabile nel testo risultante dalle
modifiche recate dal decreto legge n. 83/2012.

c.c., si censura la sentenza gravata, argomentando che la corte, a fronte della
mancata dimostrazione del pagamento del prezzo dell’immobile e dell’azienda
e dei macchinari, avrebbe dovuto dichiarare la simulazione dei relativi contratti
di vendita. Anche questa doglianza va disattesa, perché si fonda su un
presupposto di fatto (l’inesistenza di un corrispettivo delle cessioni de quibus)
che risulta escluso dalla sentenza gravata (con un accertamento che,
risolvendosi in un giudizio di fatto, non può essere censurato sotto il profilo
della violazione di legge).
Con la quarta doglianza, specificamente riferita alla violazione degli articoli
2730, 2732 e 2734 c.c., si censura la statuizione che ha attribuito valenza
confessoria alla dichiarazione di Tonino Sette di avvenuta regolazione del
prezzo dell’immobile de quo. Secondo il ricorrente tale dichiarazione non
poteva avere valore confessorio per tre distinte ragioni, ossia perché il termine
“regolarizzato” non equivale a “pagato”, perché detta dichiarazione era stata
estorta con violenza e perché la confessione contenuta nel documento sarebbe
stata da valutare unitamente alle dichiarazioni a cui la stessa si
accompagnava. La doglianza va disattesa in relazione a tutti gli argomenti in
cui essa si articola. In ordine al primo argomento, è sufficiente rilevare che
esso attinge l’interpretazione della dichiarazione di quietanza operata dalla
corte di appello, senza precisare quale disposizione regolativa dell’ermeneusi
contrattuale sarebbe stata violata dalla corte distrettuale con l’attribuire
all’espressione “regolarizzazione del prezzo” un significato sovrapponibile a
quello dell’espressione “pagamento del prezzo”. In ordine al secondo
argomento, secondo cui la dichiarazione di quietanza sarebbe l’effetto della
violenza morale subita da Tonino Sette, è sufficiente considerare che esso
5

Con la terza doglianza, specificamente riferita alla violazione dell’articolo 1414

muove da un presupposto fattuale (l’esistenza, appunto, di una coartazione
della volontà di Tonino Sette) escluso dalla sentenza gravata con un giudizio di
fatto non censurabile sotto il profilo (coltivato con il mezzo in esame) della
violazione di legge. In ordine al terzo argomento, secondo cui, nella specie, la
corte avrebbe errato nell’attribuire efficacia di piena prova alla dichiarazione di
quietanza, in quanto tale dichiarazione andava valutata unitamente alle

apprezzabile ex art. 2734 u.c., lo stesso va giudicato inammissibile per carenza
di specificità, in quanto non indica quali dichiarazioni contenute nella scrittura
del 13.1.88 avrebbero avuto ad oggetto “fatti o circostanze tendenti ad

infirmare l’efficacia” (così art. 2734 c.c.) della dichiarazione di quietanza a cui
esse si accompagnavano.
Con la quinta doglianza, specificamente riferita alla violazione dell’articolo 2733
c.c., si lamenta la mancata considerazione, da parte della corte di appello,
del valore confessorio della dichiarazione resa da Angelo Sette
nell’interrogatorio sfogato nel giudizio di primo grado, là dove egli aveva
affermato che nessun prezzo era stato pagato, e della dichiarazione contenuta
nella sua citazione introduttiva, laddove si legge “il sig. Angelo Sette, ai sensi

del secondo comma dell’articolo 2932 c. c., ha fatto formale offerta di eseguire
la propria prestazione mediante invito con lettera raccomandata alla stipula del
definitivo” (pag. 21 del ricorso). La doglianza non può trovare accoglimento,
giacché – posto che la sentenza gravata, con statuizione che resiste
all’impugnazione, ha qualificato come confessione stragiudiziale la
dichiarazione negoziale di Tonino Sette di avvenuta regolarizzazione del
prezzo dell’immobile – gli effetti di piena prova di detta confessione
stragiudiziale non sono toccati dalle dichiarazioni rese in giudizio da Angelo
Sette, potendo essere rimossi solo mediante l’impugnazione ex art. 2732 c.c.
(Cass. 26325/08: “il rilascio di una quietanza, ai sensi dell’art. 1199 cod. civ.,

costituisce una confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento
dell’obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi
dell’art. 2732 cod. civ.. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza,
ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento
6

dichiarazioni a cui la stessa si accompagnava e, quindi, era liberamente

non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu
rilasciata per errore di fatto o violenza”; conf. 4196/14).
Con la sesta doglianza, specificamente riferita alla violazione degli articoli 1241
e 2697 c.c. e 115 116 c.p.c., si censura la sentenza gravata per ritenuto che i
crediti sorti in capo a Tonino Sette per effetto dei contratti da lui impugnati si
fossero compensati con crediti dei suoi fratelli nei suoi confronti, senza,

non può essere accolta perché essa si risolve in una censura di puro merito
volta a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla
corte distrettuale e a sollecitare un un’inammissibile riesame di tali risultanze
da parte di questa Corte di legittimità.
Con la settima doglianza, specificamente riferita all’articolo 2932 c.c. si
argomenta che, se veramente, come ritenuto dalla corte distrettuale, il prezzo
dei contratti preliminari fosse stato corrisposto, tale corte avrebbe allora
dovuto “dichiarare già la definitiva conclusione del contratto di vendita in virtù

della scrittura del 13.1.1998, essendo a quel punto presenti tutti gli elementi
(individuazione del bene, pagamento del prezzo, assenza di ulteriori condizioni
di efficacia dell’accordo)”

(pag. 25 del ricorso)”. La censura va disattesa

perché, ai fini della distinzione tra contratto preliminare e contratto definitivo di
compravendita, non può attribuirsi rilievo determinante al momento di
corresponsione del prezzo.
Il primo mezzo di ricorso va quindi respinto in relazione a tutte le doglianze in
cui esso si articola
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1427, 1434, 1435, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché
degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente censura, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio
operata dalla corte d’appello, denunciando l’errore in cui la stessa sarebbe
incorsa contraddicendo l’accertamento del primo giudice secondo cui “i fratelli

Sette convenuti da Tonino Sette avevano rivendicazioni economiche nei
confronti del fratello Tonino e che, in virtù di tali loro pretese, costrinsero il
fratello con violenza e minacce ad abbandonare l’attività di meccanico ed a
7

CI

tuttavia, che nel giudizio fosse mai emersa la prova di tali crediti. La doglianza

trasferirsi altrove” (pag. 4 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 26
del ricorso).
Il motivo va disatteso perché anch’esso si risolve si risolve in una censura di
puro merito volta a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie
operato dalla corte distrettuale e a sollecitare il riesame di tali risultanze in
sede di legittimità. La censura risulta dunque inammissibile, perché, come

dell’articolo 360 n. 5 c.p.c (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la
deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di
censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta
nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa
interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di
legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure
poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella
sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie
concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da
quello dato dal giudice di merito.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2909, 1418, 1423, 2284, 2289 c.c. in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente si duole del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto assorbente,
nella sua valutazione, la circostanza che, in sede di divisione dell’eredità del
fratello Domenico, Tonino Sette abbia fatto passare in giudicato la sentenza del
tribunale di Roma n. 7490/2005 che accertava la presenza, nell’asse ereditario
di Domenico Sette, del credito ‘relativo al controvalore della sua quota di
partecipazione alla Officina Sette s.n.c.. Al riguardo il ricorrente sottolinea
come l’oggetto della divisione tra gli eredi non fosse la quota societaria di
Domenico Sette, ma il credito che di tale quota aveva preso il posto.
Il motivo va giudicato inammissibile perché attinge una statuizione priva di
portata decisoria. La corte capitolina ha fatto infatti riferimento alla sentenza
del tribunale di Roma n. 7490/2005 solo come argomento aggiuntivo rispetto
8

2/

questa Corte ha più volte affermato anche sotto la vigenza del testo previgente

Il motivo va giudicato inammissibile perché attinge una statuizione priva di
portata decisoria. La corte capitolina ha fatto infatti riferimento alla sentenza
del tribunale di Roma n. 7490/2005 solo come argomento aggiuntivo rispetto
alla ratio decidendi

rappresentata dal rilievo che Tonino Sette non aveva

dimostrato che i contratti da lui impugnati fossero privi di causa o simulati o
afflitti da vizi del consenso.

fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce l’omesso
esame di tre fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti: 1) il fatto del
“clima di altissima tensione” tra i fratelli; 2) il fatto della “mancanza di una
seppur minima prova dell’esistenza di presunti con trocrediti che i fratelli
dell’odierno ricorrente avrebbero potuto fare valere per compensare la vendita
di oltre 440 milioni di lire di beni né dei rapporti specifici da cui sarebbero
derivati tali controcrediti”; 3) il fatto della “assenza di riscontro che qualsiasi
pagamento, sia per l’appartamento che per i beni dell’azienda, sia mai stato
previsto, concordato e/o effettuato in tutti questi anni” (i virgolettati sono a
pag. 32 del ricorso).
Il motivo va disatteso per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo
mezzo di gravame, perché anch’esso si risolve si risolve in una censura di puro
merito volta a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato
dalla corte distrettuale e a sollecitare un un’inammissibile riesame di tali
risultanze da parte di questa Corte di legittimità.
Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali
esso si articola.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/02.

c2,,4

PQM
9

Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, riferito al vizio di omesso’esame circa

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di
cassazione, che liquida, per ciascun contro ricorrente, in C 7.000, oltre C 200
per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,

ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Cons. estensore

Bruno Bianchini

Antonello Cosen

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nariaoNGEiudizi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

20 FEB. 2018

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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