Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4064 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4064 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 16553-2007 proposto da:
RONCAROLO GIAMPIERA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato
ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MAUCERI CORRADO, TORCHIA
LUISA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
4491

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 19/02/2013

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– resistente contro

ISTITUTO MAGISTRALE ROSA STAMPA DI VERCELLI, CENTRO

intimati

avverso la sentenza n. 782/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata 11 01/06/2006 R.G.N. 936/05;
udita la reiazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. ROSA
ARTENZO;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VERCELLI;

1. Con il ricorso per cassazione si chiede l’annullamento della sentenza di appello che
ha negato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale dell’anzianità
maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (MIUR).
2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e
Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In
estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.
3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al
Ministero in base all’ad. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
4, Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente,
l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione 5 aprile 2001, che ‘recepì’ l’accordo stipulato tra l’ARAN e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie
giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di
rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto
ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi
argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo
2005, n. 4722, nonché 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr.
Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).
5. Intervenne il legislatore, dettando il comma 218 dell’ad. 1 della legge n. 266 del
2005 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo
sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la
previsione dell’autonomia collettiva.
6. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro,
che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili.
Entrambe le posizioni sono state giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è
stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa
in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n.
212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello
qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n.
22751).
7. E’ poi intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la
sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su
domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del
Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE.
8. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima
consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dall’ad. 8 della
legge 124 del 1999, costituisca un ‘trasferimento d’impresa’ ai sensi della normativa
dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è
affermativa (“La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato
membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla
fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di
custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai
sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di
1

Ragioni della decisione

2

impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale
di detto Stato membro”).
9. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la
continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel
senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il
cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal
personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda
questione); -se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano
anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale
l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva
vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).
10.11 dispositivo della decisione è: “quando un trasferimento ai sensi della direttiva
77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto
collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da
questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di
detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione
immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo
sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il
cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del
cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza
presso quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del
trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto
peggioramento retributivo”.
11.11 giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a
causa del mancato riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente
cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un ‘peggioramento retributivo’.
12.in motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di
trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento
degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2,
disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto
in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il
cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla
data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui
vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della
sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un
margine di elasticità, devono attenersi allo ‘scopo della direttiva’, consistente
“nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una
posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75, il concetto è
ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva “ha il solo scopo di evitare che
determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro
datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano
precedentemente”).
13. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in
presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve
osservare i seguenti criteri.
a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni
immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così
il n. 75 e, al n. 77, si precisa “posizione sfavorevole rispetto a quella di cui
godevano prima del trasferimento”. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano
eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio
presso il cessionario (n. 77).

L-21-7

3

•/

h. Quanto alle modalità, si deve trattare di ‘peggioramento retributivo sostanziale’
(così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere ‘globale’ (n. 76:
“condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente
sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto.
e. Quanto ar momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto
‘all’atto del trasferimento’ (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della
determinazione della loro posizione retributiva di partenza”).
14.La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla
conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della
finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU
e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona.
15. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che “vista la risposta data alla
seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa
nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i
principi” di cui alle norme su indicate.
16.1n sintesi, pertanto, la Corte di giustizia ha ritenuto che: si vede nell’ambito del
diritto dell’Unione europea; di conseguenza, la normativa nazionale in esame deve
essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione europea; l’interpretazione
orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze
dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; la
relativa verifica spetta al giudice nazionale; ulteriore conseguenza di questa
impostazione è l’assorbimento del problema della conformità della norma in
questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della
Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla
sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da
quest’ultima considerata.
17.La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente
giudizio. In base agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, il giudice
nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare
immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto,
con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello
Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la
possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183
del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonché, da ultimo, sentenze
n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di
applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative
della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di
infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost.
sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonché, sull’onere di
interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del
2000).
18.Tutto ciò implica che la decisione della presente controversia deve avvenire sulla
base della suindicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto
europeo, come si è già messo in evidenza nelle sentenze nn. 20980 e 21282 del
2011, nonché n. 12051 del 2012.
19.L’interpretazione della norma che regola la materia in senso conforme al diritto
europeo, esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al
giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è espressa, su tutti i
profili della sua compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il
regolamento delle spese dei presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012.

quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando
espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella
sentenza Agrati. La pronuncia della CGUE sì colloca in ambiente normativo già
caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla
sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, Servet Kamberaj c. Istituto per
l’edilizia sociale della provincia autonoma di Balzano e altri, che si è espressa sul
rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando: “i! rinvio operato
dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone ai giudice nazionale, in caso di
conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare
direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto
nazionale in contrasto con essa”. Analogamente, la Corte costituzionale italiana ha
escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un
mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti
(Corte cost. n. 80 dei 2011, Cass. sez. un., n. 9595 del 2012), sicché il giudice
comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole
contrastanti con la convenzione. il rimedio in questi casi è costituito dal giudizio di
legittimità costituzionale.
20. Nel caso in esame non è ammissibile una reiterazione della questione di legittimità
costituzionale per violazione dell’ad. 117, primo comma, Cost. in relazione ai vincoli
derivanti dalla CEDU. La Corte costituzionale italiana, su sollecitazione di questa
Corte di cassazione, si è già espressa sulla specifica questione con la decisione n.
311 del 2009, che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi
problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei
‘motivi imperativi di interesse generale’, ma anche, più in generale, sulla
competenza a valutarli. Peraltro, rispetto al momento in cui è stata esaminata dalla
Corte costituzionale, la questione si è fortemente attenuata anche in termini di
rilevanza, in conseguenza della interpretazione conforme al diritto dell’Unione
europea fornita dalla Corte di giustizia.
21.Tale interpretazione comporta, nel caso in esame, l’accoglimento del ricorso di
parte ricorrente con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà verificare, in concreto,
il rispetto della normativa come interpretata dalla Corte di giustizia europea.

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