Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4064 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4064
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 950/2019 R.G. proposto da:
CA. IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.
C.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Boccia,
con domicilio eletto in Roma, viale del Policlinico, n. 131, presso
lo studio dello Avv. Giovanni Acierno;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Avellino depositato il 22
novembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio
2021 dal Consigliere Mercolino Guido.
Fatto
RILEVATO
che il Giudice delegato del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., dopo aver dichiarato la decadenza della Ca. Immobiliare S.r.l. dall’aggiudicazione dei beni immobili di proprietà della società fallita, venduti con incanto il 12 novembre 2015, con decreto emesso il 24 aprile 2018, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., comma 2, condannò l’aggiudicataria al pagamento della somma di Euro 91.557,65, pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione, detratto l’importo della cauzione versata ed incamerata, e quello ricavato dalla successiva vendita degli immobili;
che avverso il predetto decreto la Ca. Immobiliare propose reclamo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, rigettato dal Tribunale di Avellino con decreto del 22 novembre 2018;
che con decreto del 5 dicembre 2018 il medesimo Tribunale ha provveduto alla correzione precedente provvedimento, integrandone il dispositivo con la condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.715,00, oltre accessori;
che avverso il primo decreto, nel testo risultante dalla correzione, la Carbone Immobiliare ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi; che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che con atto di transazione sottoscritto il 30 maggio 2019, le parti hanno proceduto alla definizione bonaria della controversia in esame, con la rinuncia del fallimento alla somma riconosciuta in suo favore dal Tribunale di Avellino dal decreto emesso il 24 aprile 2018 ed alle spese del reclamo liquidate con decreto del 22 novembre 2018, modificato con decreto del 5 dicembre 2018, dietro versamento di un importo di Euro 27.000,00 da parte della ricorrente;
che nell’ambito del predetto accordo le parti hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione alla vicenda originata dal decreto del 24 aprile 2018, rinunciando alle pretese reciprocamente avanzate e precisando di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
che, con istanza depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2020, la ricorrente ha prodotto copia dell’atto di transazione, ribadendo di non aver più interesse alla decisione del ricorso per cassazione e chiedendo conseguentemente dichiararsi cessata la materia del contendere;
che l’accordo transattivo stipulato tra le parti, comportando la definizione convenzionale della controversia, con il conseguente venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, si traduce in una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, che giustifica la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, cui fa riscontro l’inefficacia del provvedimento impugnato, in quanto privo di attualità (cfr. Cass., Sez. I, 18/10/ 2018, n. 26299; 13/09/2007, n. 19160);
che l’accordo intervenuto tra le parti esclude nella specie la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo anche alla mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021