Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4064 del 01/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4064 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIELLO Luigi, rappresentato e difeso, per procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Maria Rosaria
Merlino, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Roma depositato in data 28 novembre 2014 (R.G.V.G. n.
50842/2014).

AG

Data pubblicazione: 01/03/2016

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che MAIELLO Luigi, con ricorso depositato

Ministero della giustizia al pagamento dell’equa
riparazione per la irragionevole durata di un giudizio
civile iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Casoria nel
maggio 2006 e deciso con sentenza del 19 giugno 2011;
che il consigliere designato rigettava il ricorso sul
rilievo che il giudizio aveva avuto una durata inferiore a
sei anni;
che avverso questo decreto il MAIELLO proponeva
opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89
del 2001;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale,
rigettava l’opposizione condividendo l’interpretazione del
consigliere delegato, in quanto il complesso delle
disposizioni rilevanti doveva essere interpretato nel
senso che la determinazione della durata ragionevole di un
giudizio di primo grado in tre anni vale per il solo caso
in cui il giudizio si sia sviluppato in più gradi, mentre
il termine di sei anni ha una portata generale e opera in
ogni caso in cui il giudizio presupposto abbia avuto una
durata inferiore a sei anni;

-2-

presso la Corte d’appello di, chiedeva la condanna del

che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello MAIELLO Luigi ha proposto ricorso sulla base di
un motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese;

trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[…1 Con l’unico motivo (violazione dell’art.

comma 2-bis

della legge n. 89 del 2001; falsa applicazione dell’art.
2, comma 2-ter, della medesima legge) la parte ricorrente
sostiene la erroneità della interpretazione data dalla
Corte d’appello alla disposizione di cui all’art. 2, coma
2-ter, della legge n. 89 del 2001, atteso che in tal modo
si verrebbe a creare un insanabile contrasto con quanto
stabilito dal comma

2-bis del medesimo art. 2, a tenore

del quale “si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma l se il processo non eccede la durata
di tre anni in primo grado, di due anni in secondo
grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.
Il ricorso appare fondato.
La Corte di cessazione ha infatti avuto modo di affermare
il principio per cui “in tema di equa riparazione per

-3-

che, essendosi ravvisate le condizioni per la

violazione del termine ragionevole del processo, l’art. 2,
comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui
detto termine si considera comunque rispettato

se

il

giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo

che implica una valutazione complessiva del giudizio
articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con
riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado”
(Cass. n. 23745 del 2014; in senso conforme, Cass. n.
14101 del 2015; Cass. n. 14966 del 2015; Cass. n. 20915
del 2015; Cass. n. 23348 del 2015; Cass. n. 23349 del
2015).
La Corte d’appello di Roma si è, all’evidenza, discostata
da tale principio.
Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera
di consiglio perché lo stesso venga ivi accolto»;
che il Collegio condivide le conclusioni cui è
pervenuto il relatore;
che il ricorso va quindi accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo
esame della domanda alla luce del richiamato principio;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

-4-

non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura

La Corte
impugnato e

accoglie
rinvia

il ricorso;

cassa

il decreto

la causa, anche per le spese del

giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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