Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4063 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5827-2016 proposto da:

APPLAUSO SPETTACOLI SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MAGRINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MENGUCCI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Civile Amministrativo e del Lavoro,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANDIA 121, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO CRUCIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA CONTI giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4573/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/07/2015, depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4573 del 2015 (pubblicata il 24 luglio 2015), in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Applauso Spettacoli srl ha riformato, in parte qua, la sentenza del Tribunale di quella stessa città e compensato le spese del giudizio di primo grado ma, rigettando ogni altra doglianza e l’appello incidentale proposto da Rai SpA, ha confermato la condanna inflitta dal primo giudice alla prima società per il pagamento di una somma di denaro in favore della seconda.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Applauso Spettacoli srl in liquidazione, in persona del liquidatore B.W., con mandato al difensore, rilasciato e sottoscritto dal sig. B., in data 22 febbraio 2016 successiva alla cancellazione della società da registro delle imprese, avvenuta in data 29 maggio 2013, come da eccezione della resistente Rai SpA, ossia prima della conclusione del giudizio di secondo grado.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni adesive dalla controricorrente.

Il ricorso per cassazione, pertanto, risulta inammissibile in quanto, in quanto “la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci” (Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 2016) qualità che non viene spesa nel ricorso essendovi stato il rilascio della procura da parte del cessato liquidatore.

Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, conseguono le spese processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, ed il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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