Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4063 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2022, (ud. 11/05/2021, dep. 09/02/2022), n.4063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15149/2015 R.G. proposto da:

AUTOMOBILES CITROEN s.a., con l’avv. Carlo Romano, nel domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, Largo Angelo Fochetti, n. 29;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per

l’Abruzzo – Pescara, n. 1356/7/14, pronunciata il 24 novembre 2014 e

depositata il 05 dicembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11

maggio 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

Il 7 giugno 2001 l’assemblea ordinaria della Citroen Italia S.p.a. deliberava la distribuzione di un dividendo di Euro 20,00 per ogni azione per un totale di tre milioni. Al momento del dividendo un consistente numero di azioni, pari al 94,82% era detenuto dalla casa automobilistica madre, società di diritto francese ed ivi stabilita. A seguito dell’erogazione, la società francese richiedeva il rimborso della metà del credito di imposta cui avrebbe avuto diritto se fosse stata residente in Italia, dedotto il 5% di ritenuta alla fonte, in forza dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della Convezione contro le doppie imposizioni fatta tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20.

Avverso il diniego dell’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara esperiva azione la società madre francese, vedendo però riformata in appello la primigenia sentenza a lei favorevole. Donde spicca ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato altresì memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Viene proposto unico motivo di ricorso.

1. Con il solo motivo di ricorso si prospetta doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 10, paragrafi 2 e 4, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni fatta fra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e resa esecutiva con legge di ratifica n. 20/1992, nonché per violazione dell’art. 7 della Direttiva n. 435/90/CEE, c.d. “direttiva madre figlia”. Nel particolare, protesta il patrono privato di non aver mai inteso voler cumulare i due benefici, quello convenzionale e quello Eurounitario, di cui conosce il carattere di alternatività, bensì di rivendicare l’applicazione del credito di imposta in Italia, non avendo beneficiato di altra agevolazione in Francia, avendovi assolto i propri oneri fiscali. Errata allora la gravata sentenza ove parla di inammissibile “doppia NON imposizione”; ed errata dove afferma che la società si sarebbe avvalsa dell’agevolazione convenzionale per non subire la ritenuta alla fonte, mentre negli anni 1995 e 1996 avrebbe optato per la ritenuta del 5%. Rileva (pag. 4 del ricorso) di aver prodotto fin dal primo grado copia della dichiarazione dei redditi francese della casa madre, dove si evidenzia che il lordo dei dividendi ricevuti è stato posto nella base imponibile di quella società al fine delle imposte sui redditi, a riprova che non si intendeva beneficiare delle due agevolazioni alternative.

Dalla lettura degli atti emerge che la documentazione versata dalla contribuente nel corso del primo grado non sia univoca nell’attestare sia confluito nell’imponibile francese anche il dividendo corrisposto dalla controllata italiana (somma affluita su conto tedesco, discrepanza sulla data di valuta, equivocità di causale del bonifico). Altresì non risulta contestato che la società francese abbia fruito dell’esenzione di ritenuta sui dividendi in uscita prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27 bis sicché è corretto l’assunto del patrono erariale per cui in simili condizioni – di per sé idonee ad evitare una doppia tassazione economica (prima a carico della società e poi a carico del socio), appare indebita la pretesa avanzata nella presente controversia in forza di una diversa fonte normativa (il citato art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione) consistente nel pagamento del 50% del credito di imposta che sarebbe spettato ai residenti sui dividendi riscossi.

La violazione e falsa applicazione di legge si traduce dunque nel non aver verificato i presupposti richiesti dalla norma per ottenere il credito di imposta, secondo la disciplina convenzionale invocata dalle parti. In questi termini il ricorso è fondato e va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito perché accerti se, nel caso di specie, sia stato dimostrato in modo univoco che le somme percepite in Italia siano state esposte in Francia, concorrendo a comporre il lordo della Casa Madre francese su cui ha versato le imposte per l’anno di riferimento.

Per altro verso, occorre precisare come questa Sezione abbia inaugurato recente orientamento, proprio in questa materia specificando come in tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Gran Bretagna, il credito d’imposta previsto dall’art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Gran Bretagna, stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata con L. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il D.Lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), non elimina, necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fiscale. Sicché, deve verificarsi in concreto se il meccanismo di tassazione previsto dallo Stato membro elimini effettivamente detto rischio, dovendosi evitare non soltanto la tassazione diretta dei dividendi in capo alla società madre, ma anche quella indiretta intesa come conseguenza dell’applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o esenzioni, possono causare alla società madre un trattamento deteriore rispetto a quello che spetterebbe qualora le due società fossero dello stesso Stato, dovendo la percezione dei dividendi essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all’assoggettamento ad imposta, senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell’art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011 (cfr. Cass. V, n. 26307/2020, n. 2313/2020, n. 30347/2019, n. 30140/2019). I precedenti citati, pur attenendo a società madri residenti in Gran Bretagna e in Germania, ben si attagliano anche al caso in esame, data l’unicità della fonte comunitaria e la sostanziale omogeneità delle diverse convenzioni bilaterali, stipulate dall’Italia con i diversi Paesi membri sul medesimo modello elaborato dall’OCSE.

Ne emerge rinforzata la necessità, al fine del decidere, del pregiudiziale accertamento in fatto circa la prova univoca che la casa madre abbia fiscalmente esposto in Francia l’importo di quanto maturato in Italia (cfr. Cass. V, n. 13845/2021).

In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Abruzzo – Pescara, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA