Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4062 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 16/02/2021), n.4062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14843/2018 R.G. proposto da:

O.M. e P.A., rappresentato e difeso dall’Avv.

Claudio Manzia, con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio, n.

14;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO, in persona del Sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Ricciardelli, con domicilio

eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 114/b, presso lo studio

dell’Avv. Salvatore Coletta;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma depositata il 20

febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che O.M. e P.A., già proprietari di una area della superficie di 846 mq. sita nel Comune di Mignano Monte Lungo e riportata in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso l’ordinanza del 20 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione da essi proposta avverso la stima dell’indennità dovuta dal Comune per l’acquisizione dell’immobile, disposta ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, con decreto del 4 maggio 2009, per l’ampliamento di un edificio scolastico;

che il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto non provato il valore di mercato del suolo espropriato, in virtù della mancata sollecitazione di una c.t.u., senza considerare che essi ricorrenti, oltre a produrre una relazione di stima e le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, avevano espressamente richiesto l’ammissione della c.t.u., sia nel ricorso introduttivo del giudizio che all’udienza di comparizione;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 37 e 42-bis e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, sostenendo che, nell’escludere la vocazione edificatoria dell’area espropriata, in quanto inclusa in zona omogenea F del piano regolatore e soggetta a vincolo paesaggistico, l’ordinanza impugnata non ha considerato che ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione occorre prescindere dall’incidenza del vincolo preordinato all’esproprio, mentre il vincolo paesaggistico non preclude in modo assoluto l’edificazione;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione dell’ordinanza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme al diritto;

che è pur vero, infatti, che, anche nel caso in cui l’ammissione della c.t.u. sia stata sollecitata da una parte, la decisione di ricorrervi o meno costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale è tuttavia tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza, dimostrando di essere in grado di risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a dare atto della mancata dimostrazione dei fatti che avrebbero potuto essere accertati attraverso la consulenza (cfr. Cass., Sez. I, 1/09/2015, n. 17399; 1/03/2007, n. 4953; 23/02/1985, n. 1618);

che nella specie, peraltro, indipendentemente dall’erroneità del rilievo concernente la mancata proposizione della relativa istanza e dall’improprietà del richiamo ai principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere superfluo il ricorso alla c.t.u., ponendo in risalto la mancata allegazione da parte degli opponenti di una destinazione urbanistica del fondo diversa da quella riportata nella relazione depositata dalla difesa del Comune e della mancata contestazione dell’assoggettamento dell’immobile a vincolo paesaggistico, nonchè della mancata individuazione di specifici atti di compravendita di fondi aventi caratteristiche similari, suscettibili di utilizzazione quali parametri di riferimento ai fini della stima del fondo con metodo sintetico-comparativo;

che, in quanto riflettenti l’inadempimento dell’onere di allegazione incombente agli opponenti, piuttosto che quello dell’onere della prova, tali considerazioni si pongono perfettamente in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la c.t.u., pur non costituendo un mezzo di prova in senso stretto, la cui invocazione consenta alle parti di sottrarsi ai rispettivi oneri probatori, può essere disposta anche per l’acquisizione di dati che solo un tecnico è in grado di accertare e valutare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (c.d. consulenza percipiente), ma soltanto a condizione che la parte, nei termini di decadenza previsti per l’istruzione probatoria, abbia adeguatamente adempiuto l’onere di allegare i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della domanda (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2020, n. 13736; Cass., Sez. II, 22/01/2015, n. 1190; Cass., Sez. I, 10/09/2013, n. 20695);

che, in quanto rimasta incontestata, e quindi idonea a costituire il fondamento della decisione anche in assenza di prova specifica, l’inclusione del fondo in una zona omogenea del piano regolatore generale destinata alla realizzazione d’impianti generali ad uso pubblico, posta anche in relazione con la concreta destinazione all’ampliamento di un edificio scolastico, deve ritenersi di per sè sufficiente ad escludere la vocazione edificatoria dell’area acquisita, avuto riguardo alla natura del vincolo derivante dalla destinazione ad edilizia scolastica, non avente carattere espropriativo, bensì conformativo, in quanto riflettente un’utilizzazione che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio comunale, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti, nonchè riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dell’ente pubblico, con cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 16/03/2016, n. 5247; 9/08/2012, n. 14347; 28/05/2012, n. 8442);

che resta pertanto assorbita la questione riguardante l’incidenza assoluta o relativa del vincolo paesaggistico, anch’esso comunque ritenuto idoneo ad incidere quanto meno sull’edificabilità di fatto del suolo, in quanto derivante dalle previsioni di un piano paesistico, inerente alla natura del bene o scaturente dall’ubicazione dello stesso, e quindi riflettente una qualità intrinseca del bene che comporta ab origine una limitazione avente carattere conforma-tivo, tale da rendere irrilevante il regime imposto dalla disciplina urbanistica (cfr. Cass., Sez. I, 20/11/2012, n. 20383; 7/02/2006, n. 2611; Cass., Sez. VI, 16/03/2012, n. 4271);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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