Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4062 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 21/11/2016, dep.15/02/2017), n. 4062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10077-2016 proposto da:
S.B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FEDERICO MAZZARELLA DE PASCALIS giusta procura
prodotta in atti;
– ricorrente –
contro
Avv. C.A., quale curatore speciale del minore
S.B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE e che lo rappresenta e difende in
virtù di provvedimento di nomina emesso il 14/03/2013 dal Tribunale
per i minorenni di Lecce;
– controricorrente –
e contro
BEN ROMDHANE WALID, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, emessa
il 12/01/2016 e depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
OSSERVA
Il Tribunale minorile di Lecce, con sentenza del 14/5/2015, ha dichiarato l’adottabilità del minore S.B.G.. La decisione è stata confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza depositata in data 16/03/2016.
Ricorre per cassazione S.B.C., in qualità di madre della minore.
Si è costituita la Curatrice speciale del minore.
Non si ravvisano le contestate violazioni di legge, e le censure sono peraltro proposte in modo inadeguato.
In sostanza la ricorrente, pur invocando la violazione di norme di diritto, nel combinato disposto dalla L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15 propone contestazioni in ordine a profili e situazioni di fatto, per larga parte insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. E’ appena il caso di precisare che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1, trova un limite insuperabile nell’esigenza del suo compiuto ed armonico sviluppo psicofisico.
Emerge in proposito, dalla documentazione versata in atti, ampiamente richiamata dalla sentenza impugnata, una totale inadeguatezza della madre a svolgere la funzione genitoriale. La donna ha problemi di ritardo mentale ed il difensore si impegna nel ricorso a proporre argomenti per sostenere che tale ritardo non sarebbe di grado – “medio alto”, bensì – “moderato”. Tale contestazione, non coglie nel segno, perchè il vero problema è che, nonostante il supporto prestato in suo favore dai servizi di assistenza, la madre, anche quando è stata in condizione di convivere con il bambino presso il centro “(OMISSIS)” di (OMISSIS), non ha svolto “nessuna funzione di accudimento nè affettiva nei confronti del bambino”, come attestato dai servizi territoriali, e questa circostanza preclude ogni possibilità di armonico sviluppo del minore. Queste valutazioni sono risultate peraltro confermate – come precisa il giudice a quo – dalla C.T.U. espletata nel corso del primo grado del giudizio, che ha confermato l’inidoneità della B. a svolgere in autonomia il ruolo di madre in considerazione dei suoi limiti cognitivi e psichici. E’ stato anche evidenziato che si riscontrano nel piccolo G. delle “disarmonie nell’assetto dello sviluppo del linguaggio e in quello affettivo relazionale”, tanto da ritenere necessario “con urgenza un intervento volto a favorire una stabilizzazione delle sue condizioni esistenziali all’interno di un nucleo familiare idoneo e sostitutivo”. Valutazioni del tutto corrette, non essendo possibile attendere per un tempo indefinite uni ipotetico sviluppo delle capacità relazionali della madre che le consenta di divenire idonea allo svolgimento del proprio compito e capace di contribuire all’armonico sviluppo della personalità del figlio minore. (Al riguardo tra le altre Cass. n. 26667 del 2007, n. 1896 del 2005, n. 1265 del 1988).
Il Collegio perciò, condivide la relazione proposta e ritiene di rigettare il ricorso.
In ordine alle spese di lite, la materia oggetto della controversia e la posizione delle parti Inducono a ritenere equo dichiararle interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017