Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4060 del 01/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4060 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISOLDI Giovanna, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Felice
Amato, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Acacie
n. 13, presso l’Avvocato Giancarlo Di Genio, c/o Centro
Caf;
– ricorrente e
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 01/03/2016

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che ‘SOLDI Giovanna, con ricorso depositato

chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’equa riparazione per la irragionevole
durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al
Tribunale di Salerno nel dicembre 2008 e deciso con
sentenza del 19 dicembre 2012;
che il consigliere designato rigettava il ricorso sul
rilievo che il giudizio aveva avuto una durata inferiore a
sei anni;
che avverso questo decreto la Isoldi proponeva
opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89
del 2001;
che la Corte d’appello, in composizione collegiale,
rigettava l’opposizione condividendo l’interpretazione del
consigliere delegato, in quanto il complesso delle
disposizioni rilevanti doveva essere interpretato nel
senso che la determinazione della durata ragionevole di un
giudizio di primo grado in tre anni vale per il solo caso
in cui il giudizio si sia sviluppato in più gradi, mentre
il termine di sei anni ha una portata generale e opera in

presso la Corte d’appello di Napoli il 3 giugno 2014,

ogni caso in cui il giudizio presupposto abbia avuto una
durata inferiore a sei anni;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello ISOLDI Giovanna ha proposto ricorso sulla base

che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.

Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[…] Con l’unico motivo (violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del
2001, dell’art. 6, par. I, della CEDU, dell’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli
artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 del Trattato di
Lisbona) la parte ricorrente sostiene la erroneità della
interpretazione data dalla Corte d’appello alla
disposizione di cui all’art. 2, comma 2-ter, della legge
n. 89 del 2001, atteso che in tal modo si verrebbe a
creare un insanabile contrasto con quanto stabilito dal

-3-

di un motivo;

comma 2-bis del medesimo art. 2, a tenore del quale “si
considera rispettato il termine ragionevole di cui al
comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in
primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel

principio affermato da Cass. n. 23745/14.
Il ricorso appare fondato;
La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di affermare
il principio per cui “in tema di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole del processo, l’art. 2,
comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui
detto termine si considera comunque rispettato se il
giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo
non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura
che implica una valutazione complessiva del giudizio
articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con
riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado”
(Cass. n. 23745 del 2014; in senso conforme, Cass. n.
14101 del 2015; Cass. n. 14966 del 2015; Cass. n. 20915
del 2015; Cass. n. 23348 del 2015; Cass. n. 23349 del
2015).
La Corte d’appello di Napoli si è, all’evidenza,
discostata da tale principio.
Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera
di consiglio perché lo stesso venga ivi accolto»;

-4-

giudizio di legittimità”; ed invoca in proposito il

che il Collegio condivide le conclusioni cui è
pervenuto il relatore;
che il ricorso va quindi accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte

esame della domanda alla luce del richiamato principio;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
impugnato e

accoglie
rinvia

il ricorso;

cassa

il decreto

la causa, anche per le spese del

giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo

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