Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 406 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 13/01/2020), n.406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21588-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO PESCI

48, presso lo studio dell’avvocato MARIA PULITANO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIA ROMEO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI,

VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.3.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di L.F. volta a beneficiare dei riposi giornalieri ex L. n. 104 del 1992, e del D.Lgs. n. 151 del 2001, quale tutore e parente di quarto grado di P.G.A.;

che avverso tale pronuncia L.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto un appello da considerarsi viceversa inammissibile perchè privo di specifiche contestazioni a ben identificati capi della pronuncia impugnata, dei passaggi argomentativi che avrebbero dovuto confutarla e, conseguentemente, di un progetto alternativo di sentenza;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, entrambi in combinato disposto con gli artt. 2,3,29, art. 30 Cost., comma 2, e art. 32 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la sua convivenza con l’assistito affetto da handicap costituisse condizione fondamentale per il riconoscimento dei benefici oggetto della domanda e non avere conseguentemente sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui non prevedono che i benefici da esse previsti possano essere accordati anche al tutore;

che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, (conv. con L. n. 134 del 2012), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. n. 27199 del 2017), e risultando per tabulas nella specie che, a fronte della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda sulla base di una interpretazione (a suo dire) estensiva delle disposizioni contenute nella L. n. 104 del 1992, art. 33, e del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, l’INPS aveva denunciato in appello proprio che il giudice di prime cure avesse indebitamente assimilato la posizione dell’odierno ricorrente a quella del genitore, del coniuge o del fratello del portatore di handicap, piuttosto che sollevare, se del caso, la questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui escludevano il tutore dal novero dei beneficiari dei riposi (si vedano al riguardo la sentenza di prime cure e l’atto di appello dell’INPS, per come debitamente trascritti a pagg. 5-7 del ricorso per cassazione);

che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, dal momento che questione di legittimità costituzionale affatto analoga a quella che parte ricorrente imputa alla Corte di merito di non aver sollevato è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 203 del 2013, sul presupposto che richiederebbe una pronuncia di tipo additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata;

che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., giusta dichiarazione in calce al ricorso per cassazione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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