Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 406 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 21/07/2016, dep.11/01/2017),  n. 406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18661/2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SPINOSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE ZOCCALI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3170/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi (sent. n. 14376/15), compensazione alle spese e statuizione

sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Con sentenza del 30 maggio 2013 la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro A.S., in parziale riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto allo Sfiniti, in relazione alla frequenza da parte sua di un corso di specializzazione medica nella situazione di mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, gli importi previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, di tardiva attuazione delle stesse direttive, ha invece riconosciuto dovuto, per ciascun anno di frequenza, la somma corrispondente a quanto previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, condannando l’Amministrazione al pagamento di Euro 6.713,94 per ciascuno dei cinque anni di durata del corso di specializzazione frequentato, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

p.2. Avverso detta sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

p.3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorsi incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata.

p.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 397 del 1999 (rectius: 370 del 1999) nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e ci si duole che il giudice d’appello abbia liquidato il dovuto alla stregua della L. n. 370 del 1999, art. 11, ridimensionando la liquidazione effettuata dal Tribunale, che l’aveva effettuata alla stregua del D.Lgs. n. 257 del 1991.

p.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 e, dunque, alla stregua di Cass. sez. un. n. 19051 del 2010, dev’essere ritenuto infondato e deve essere, pertanto rigettato.

La Corte d’Appello di Roma, dopo avere dato atto che la pretesa del qui ricorrente andava inquadrata alla stregua di quanto affermato da Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e delle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 di questa Sezione, ha correttamente ritenuto applicabile il principio di diritto affermato da Cass. n. 1917 del 2012 in ordine alla parametrazione del danno alla L. n. 370 del 1999, art. 11.

I principi di cui a dette sentenze sono stati riaffermati in decine di occasioni da questa Corte e l’illustrazione del motivo, non solo omette di discutere le argomentazioni che sorreggono la relativa consolidata giurisprudenza, ma non offre alcun elemento che da esse sia stato confutato.

p.3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2056 c.c. e si lamenta che la Corte territoriale, pur nella prospettiva della qualificazione del danno risarcibile adottata in base alla giurisprudenza di questa Corte e, quindi, della qualificazione dell’obbligazione come di valuta, avrebbe dovuto riconoscere la rivalutazione monetaria in applicazione dei principi di cui a Cass. sez. un. n. 19499 del 2008, cioè applicando principi presuntivi.

p.3.1. Il motivo deve ritenersi inammissibile, perchè il maggior danno di cui dell’art. 1224 c.c., comma 2, suppone sempre la formulazione di una domanda del creditore, mentre il ricorrente non ha indicato in alcun modo di avere fatto richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria nella prospettiva della qualificazione dell’obbligazione in modo diverso da quello operato dal primo giudice.

Ne segue che, una volta postasi nell’ottica della qualificazione dell’azione consentanea alla giurisprudenza di questa Corte, la Corte territoriale non avrebbe potuto fare applicazione del principio di cui a Cass. sez. un. n. 19499 del 2008 in mancanza di una domanda di riconoscimento del maggior danno, che certamente non si sarebbe potuta ritenere implicita nella postulazione del diverso criterio di liquidazione del danno alla stregua del D.Lgs. n. 257 del 1991.

In sostanza, la prospettazione del motivo non considera che, allorquando viene in rilievo un credito di valuta, il riconoscimento della rivalutazione monetaria alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite postula pur sempre la domanda di parte, in mancanza della quale debbono riconoscersi solo gli interessi legali.

Incombeva, dunque, a parte ricorrente di indicare se e come avesse proposto detta domanda, mentre egli non l’ha fatto e, pertanto, in tale situazione non si può imputare alla sentenza impugnata di non avere rispettato il principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite.

p.4. In relazione al ricorso incidentale svolto dall’Avvocatura Generale dello Stato, occorre evidenziare che, con l’unico motivo di cui consta il gravame, l’odierno resistente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo svolge in una prima parte considerazioni che, essendo pertinenti all’ipotesi che la domanda del ricorrente fosse stata riconosciuta fondata come domanda intesa ad ottenere l’attribuzione dei benefici di ci al D.Lgs. n. 257 del 1991, risultano del tutto prive di rilevanza, atteso che la domanda è stata accolta sotto il diverso profilo di cui alla giurisprudenza evocata in relazione al primo motivo di ricorso principale.

Nella seconda parte, invece, nella prospettiva di qualificazione della domanda accolta dalla corte territoriale e del riconoscimento del danno con parametrazione a quanto previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, si sostiene che, trattandosi di danno da perdita di chance, il ricorrente non avrebbe dato alcuna dimostrazione delle possibilità di ottenere benefici, che l’attuazione delle direttive gli avrebbe assicurato, onde il danno sarebbe stato liquidato in mancanza di prova.

p.4.1. Il motivo – al di là della possibile configurazione di una sua inammissibilità, perchè non si dice se e dove delle relative questioni di individuazione e di prova del danno risarcibile la corte territoriale fosse stata investita ed anche ammettendo che l’odierna doglianza sia determinata dalla diversa qualificazione data alla domanda dalla corte territoriale – non considera che il danno riconosciuto dalla corte territoriale concerna la mancata consecuzione della adeguata remunerazione, essendo l’eventuale perdita di chance che la consecuzione di un diploma di specializzazione secondo la disciplina interna di attuazione delle direttive solo un danno ulteriore e configurabile solo a certe condizioni ed anzi come tale aggiuntivo rispetto a quello liquidato alla stregua dell’art. 11 citato (si veda, in proposito, ampiamente Cass. n. 5533 del 2012).

p.4.2. Il motivo è infondato ed il ricorso incidentale è, pertanto, rigettato.

p.5. Conclusivamente, entrambi i ricorsi sono rigettati. L’esito che accomuna i due ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA