Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 406 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/01/2011), n.406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il

30.7.2010 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato

considerazioni e rassegnato proposte nei termini appresso trascritti:

l) L’Accademia di Francia a Roma, ha esposto nel ricorso ex art. 41

c.p.c., in data 11.3.2010: che pendeva un procedimento cautelare ex

art. 669 bis c.p.c. e art. 700 c.p.c. (3943/10 RG Trib. Lavoro, Roma)

proposto nei suoi confronti da A.A. per la

reintegrazione nel posto di lavoro quale lavoratrice “a progetto” sin

dal 15.11.2004 e quindi dipendente a tempo determinato con più

contratti rinnovati e reiterati sino al 31.12.2009, previa

accertamento della conversione del rapporto e con la riliquidazione

di ogni spettanza;

che essa convenuta aveva sollevato in quel procedimento questione di

giurisdizione del giudice italiano stante la sua funzione di

istituzione pubblica appartenente alla sfera della Repubblica di

Francia;

che per tal ragione – alla stregua della costante giurisprudenza

delle S.U. – doveva essere proposto regolamento, alfine di ottenere

l’affermazione della spettanza al giudice francese della cognizione

delle domande della A. in materia di rapporto di lavoro;

2) Giova rilevare come non penda alcun procedimento di merito

(rectius: a cognizione piena) essendo stato il procedimento cautelare

proposto dalla A. ante causam.

Ne discende come sia palese la inammissibilità del proposto ricorso

per regolamento di giurisdizione, per difetto di interesse a

contestare una giurisdizione che la sede della cautela, anche in via

di reclamo, potrebbe, come chiesto, negare. Chiari al proposito i

pronunziati delle S.U., tra i quali ex plurimis, le decisioni nn.

27537/08 – 27187/07 – 1144/07 – 6889/03.

3) ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può

essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Il difensore della Accademia di Francia a Roma ha depositato memoria

finale ed illustrato oralmente le sue ragioni in Camera di consiglio.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata il 30.7.2010 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni e rassegnato proposte nei termini appresso trascritti:

l) L’Accademia di Francia a Roma, ha esposto nel ricorso ex art. 41 c.p.c., in data 11.3.2010: che pendeva un procedimento cautelare ex art. 669 bis c.p.c. e art. 700 c.p.c. (3943/10 RG Trib. Lavoro, Roma) proposto nei suoi confronti da A.A. per la reintegrazione nel posto di lavoro quale lavoratrice “a progetto” sin dal 15.11.2004 e quindi dipendente a tempo determinato con più contratti rinnovati e reiterati sino al 31.12.2009, previa accertamento della conversione del rapporto e con la riliquidazione di ogni spettanza;

che essa convenuta aveva sollevato in quel procedimento questione di giurisdizione del giudice italiano stante la sua funzione di istituzione pubblica appartenente alla sfera della Repubblica di Francia;

che per tal ragione – alla stregua della costante giurisprudenza delle S.U. – doveva essere proposto regolamento, alfine di ottenere l’affermazione della spettanza al giudice francese della cognizione delle domande della A. in materia di rapporto di lavoro;

2) Giova rilevare come non penda alcun procedimento di merito (rectius: a cognizione piena) essendo stato il procedimento cautelare proposto dalla A. ante causam.

Ne discende come sia palese la inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, per difetto di interesse a contestare una giurisdizione che la sede della cautela, anche in via di reclamo, potrebbe, come chiesto, negare. Chiari al proposito i pronunziati delle S.U., tra i quali ex plurimis, le decisioni nn. 27537/08 – 27187/07 – 1144/07 – 6889/03.

3) ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Il difensore della Accademia di Francia a Roma ha depositato memoria finale ed illustrato oralmente le sue ragioni in Camera di consiglio.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio condivide pienamente le considerazioni e le proposte contenute nella sopra richiamata relazione. Il difensore del ricorrente, nella memoria finale, ha tentato di accreditare la tesi per la quale la maggior stabilità assicurata ai provvedimenti cautelari innominati dalla riforma (art. 669 octies e novies c.p.c.) di cui alla L. n. 80 del 2005, avrebbe indotto la idoneità dei relativi procedimenti pendenti ad “ospitare” il ricorso per regolamento, in tal guisa innovando alle previsioni antecedenti che avevano determinato la ferma giurisprudenza indicata in relazione.

La tesi appare inconsistente, essendo stato espressamente precisato dalla recente pronunzia n. 19256 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte come i provvedimenti cautelari anche dopo la richiamata novella conservano natura instabile che ne impedisce la ricorribilità per cassazione e, correlativamente, che impedisce la denunziabilità con regolamento preventivo della questione di giurisdizione prima della loro adozione.

Quanto alla ulteriore tesi, espressa in memoria e discussione orale, per la quale la stabilità indotta dalla misura cautelare adempiuta (e cioè, nella specie, la ricostituzione ope judicis del rapporto di lavoro) renderebbe indifferibile l’esigenza di individuare il giudice dotato di potere, essa appare di non minor inconsistenza, non scorgendosi come l’attuazione cautelare o l’efficacia esecutiva della misura interinale possano essere indici di alcuna stabilità “potenziale” del provvedimento attuato od eseguito.

Si dichiara pertanto inammissibile il ricorso, senza che sia luogo a regolare le spese in difetto di difese dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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