Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 406 del 10/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/01/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 10/01/2019), n.406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 751-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO PIAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2219/2017 della CORTE D’ APPELLO di TORINO,

depositata il 11 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11 ottobre 2017, ha accolto il gravame di M.F. avverso la sentenza impugnata che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie B.M. l’assegno divorzile, determinato in Euro 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che la B. conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura;

la B. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, deducendo con unico motivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l’insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno;

il M. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855 del 2015, n. 2466 del 2016);

la ricorrente, dolendosi della mancanza di una “attenta valutazione delle risultanze istruttorie” (in memoria), chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00, di cui 100,00 per esborsi.

E’ dovuto il raddoppio del contributo a carico della ricorrente come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019

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