Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40593 del 17/12/2021

Cassazione civile sez. III, 17/12/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 17/12/2021), n.40593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29527-2019 proposto da:

A.M.N., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE

LUFRANO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

FOGGIA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10249/2019, depositata

il 28/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.M. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato che aveva avuto una relazione sentimentale con una ragazza (OMISSIS), ostacolata da entrambe le famiglie, e che per tale ragione erano fuggiti insieme con lo scopo di sposarsi: la famiglia di lei lo aveva falsamente denunciato di rapimento e dopo aver scoperto dove si trovavano, aveva ucciso la ragazza accusandolo del suo omicidio. Per tale ragione era stato costretto a fuggire.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per aver il Tribunale erroneamente valutato la sua narrazione, omettendo di considerare i rischi derivanti da un rientro forzato in (OMISSIS).

1.1. Lamenta la radicale carenza di motivazione sulla credibilità del racconto.

1.3. Il motivo è inammissibile.

1.4. Si osserva, infatti, che il Tribunale ha reso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale condividendo (legittimamente) le argomentazioni già evidenziate dalla Commissione Territoriale ed affermando che il sospetto di falsità dei documenti era avvalorato sia da C.O.I. aggiornate che attestavano la diffusissima pratica falsificatoria, sia l’assenza di riscontri oggettivi alla tesi del ricorrente (cfr. pag. 2 e 3 del decreto impugnato)

1.5. A fronte di ciò, la censura è del tutto enunciativa, limitandosi a denunciare l’illegittimità del riferimento alla valutazione di inattendibilità della Commissione Territoriale che non rappresenta l’unico argomento speso dal Tribunale per esprimere il convincimento di inattendibilità del racconto: il motivo maschera, con ciò, la richiesta di una rivalutazione di merito della credibilità che, consistendo in un giudizio di fatto, è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo che, nel caso di specie, a dispetto della rubrica formulata, non è stato neanche indicato.

2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C) del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per aver escluso l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata senza acquisire fonti informative attendibili ed aggiornate.

2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il provvedimento, in parte qua impugnato.

2.2. Dall’esame del decreto impugnato emerge, infatti, che le Country Origin Informations sulla specifica questione sono state acquisite (cfr. pag. 3 del decreto impugnato) ed il ricorrente non ne contrappone altre idonee a condurre ad una diversa decisione della controversia.

3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro in patria.

3.1. La censura è del tutto generica ed enunciativa ed, in quanto tale, inammissibile.

3.2. L’integrazione del ricorrente, infatti, è stata sufficientemente valutata (cfr. pag. 9 del decreto impugnato, in cui risulta sufficientemente valutata anche l’integrazione) ed il motivo non prospetta alcuna specifica argomentazione idonea a contrastare la valutazione del Tribunale.

3.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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