Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4059 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 16/02/2021), n.4059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11037-2020 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE SATTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.N., proveniente dalla terra (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Con provvedimento depositato in data 6 aprile 2020, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha rilevato, in proposito, come il richiedente abbia espressamente affermato di avere lasciato la terra di origine “per motivi puramente economici”. Ciò di per sè stesso esclude l’eventuale sussistenza di un diritto di rifugio, come pure la presenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto poi all’ipotesi di cui alla tale Disp., lett. c), il Tribunale ha osservato che stando ai report dell’ultimo periodo (ECOI del marzo 2020) – in (OMISSIS) non è in corso nessun conflitto armato.

Neppure è possibile riconoscere la sussistenza dei seri motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ha concluso la pronuncia: la “generalizzata condizione di povertà nel Paese di provenienza” non integra, in sè stessa, una condizione di vulnerabilità riferibile alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento, O.N. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso contesta la decisione assunta dal Tribunale di Cagliari in punto di protezione umanitaria. La condizione di vulnerabilità è data – così si sostiene – dalla povertà in cui il richiedente è astretto. D’altro canto, questi si è integrato in Italia, tant’è che la sua audizione si è svolta senza l’ausilio di un interprete.

5.- Il ricorso non può essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che la condizione di vulnerabilità che giustifica il rilascio del premesso di soggiorno per ragioni umanitarie, “non comprende quella di svantaggio economico e di povertà estrema del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali” (Cass., 6 novembre 2020, n. 24904). “Le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica in caso di rientro nel Paese di origine” – si è inoltre rilevato, nella medesima direzione sostanziale – “non possono essere poste a fondamento del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani” (Cass., 13 agosto 2020, n. 17118).

6.- Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Ministero è rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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