Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4059 del 15/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8511-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

ANIBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1492/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 29/10/2014, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE;

udito l’Avvocato Caterina Mele difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La Corte di Cassazione, sez. 1, con sentenza 27 gennaio 2015 n. 1492, ha rigettato il ricorso proposto da T.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, del (OMISSIS), dichiarativa della nullità del matrimonio contratto con D.R. per incapacità psichica della moglie di assumere gli oneri coniugali, essendo affetta da schizofrenia.

La Corte ha ritenuto che la convivenza, stabile e duratura, successiva alla celebrazione del matrimonio costituisse un limite di ordine pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e che, tuttavia, la relativa questione fosse oggetto di un’eccezione in senso stretto proponibile all’atto della costituzione tempestiva del convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.; di conseguenza, essendo la T. rimasta contumace nel giudizio di merito, essa non poteva introdurre l’eccezione nel giudizio di cassazione.

Avverso questa sentenza la T. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo l’errore di fatto o l’errata percezione in cui sarebbe incorsa la S.C., per non essersi avveduta che essa era rimasta contumace nel giudizio di merito e che, quindi, il ricorso per cassazione rappresentava il primo atto nel quale era proponibile la predetta eccezione vertente sul fatto incontestato della lunga convivenza. Il D. si è difeso con un controricorso.

Il ricorso è inammissibile, non essendo configurabile un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa: la sentenza impugnata ha espresso una chiara valutazione in diritto circa l’improponibilità dell’eccezione di convivenza nel giudizio di cassazione anche da parte di chi, come la T., era rimasta contumace nel giudizio di merito, circostanza riferita dalla stessa Corte nella sentenza di cui si chiede la revocazione.

La ricorrente ha presentato una memoria, contrastata dalla memoria del resistente, che non ha apportato argomenti idonei a dissentire dalla relazione che il Collegio condivide.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, risultando agli atti l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Oscuramento dati.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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