Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4059 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 08/02/2022), n.4059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21868-2020 proposto da:

C.E., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA

CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI

ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di C.E. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale riteneva l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva dalla ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’Inps, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30;

3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l’Inps resisteva con controricorso; pure AdER depositava controricorso, tuttavia notificato il 23 settembre 2020 e pertanto inammissibile per tardività, in quanto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, non applicandosi la sospensione feriale alla materia previdenziale (Cass. 18 luglio 2018, n. 19079).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma, avendo aderito, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia, per “saldo e stralcio” a termini del D.L. n. 145 del 2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente suindicato.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

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