Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4059 del 01/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4059 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

competenza d’ufficio

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio
richiesto dalla Corte d’appello di Roma nella causa
vertente tra:
COCCHIA Pasquale;
– ricorrente non costituito in questa sede e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– resistente non costituito in questa sede Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19 febbraio 2016 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Napoli, COCCHIA Pasquale proponeva domanda di
equa riparazione per la irragionevole durata di un
giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti di Roma

r1

Data pubblicazione: 01/03/2016

nel 1979 e deciso dalla Corte dei conti di Napoli, con
decreto di estinzione in data 15 aprile 2009;
che la Corte d’appello di Napoli dichiarava la propria
incompetenza per territorio, competente essendo la Corte

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello
di Roma nel 2011, il Cocchia riassumeva allora il giudizio
e la Corte d’appello di Roma, con ordinanza depositata in
data 4 marzo 2015, ha proposto regolamento di competenza
d’ufficio, ritenendosi incompetente a decidere sulla
domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio
iniziato dinnanzi al Corte dei conti di Rama;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.
Considerato che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[.A L’istanza è innanzitutto ammissibile, atteso che,
“qualora la Corte d’appello, adita in sede di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per
violazione del termine di durata ragionevole del processo,
declini la propria competenza territoriale, la corte
d’appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove
ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata,

-2-

d’appello di Roma;

versandosi in un caso di competenza inderogabile ai sensi
dell’art. 28 cod. proc. civ., a proporre d’ufficio
regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., a
nulla rilevando che la pronuncia d’incompetenza sia stata

previsto dal detto art. 45), essendo in ogni caso questa
la forma prevista dall’art. 3, comma 6, della citata legge
n. 89 del 2001” (Cass. n. 13727 del 2003).
L’istanza è anche fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “in
tema di equa riparazione per violazione del termine di
ragionevole

durata

del

processo,

ai

fini

dell’individuazione del giudice territorialmente
competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di
collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui
ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale,
dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto,
anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia
concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi,
sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato
nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del
criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito
territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio

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adottata in forma di decreto (anziché di sentenza, come

giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è
iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto
ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di
competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede”

Facendo applicazione di tale principio, in fattispecie
identica alla presente, si è affermato che “in tema di
equa riparazione per violazione del termine di ragionevole
durata di un processo svoltosi davanti alla Sezione
giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti,
inizialmente incardinato presso una delle sezioni
giurisdizionali centrali aventi sede in Roma, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente
competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di
collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, coma l, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui
ha sede il giudice di merito dinanzi al quale ha avuto
inizio il giudizio presupposto, che coincide con quello
dell’ufficio ove la causa è stata incardinata” (Casa. n.
24033 del 2014).
Dunque, posto che il giudizio presupposto era iniziato
presso la Corte dei conti di Roma, deve essere dichiarata
la competenza della Corte d’appello di Perugia»;

(Cass., SU., n. 6306 del 2010).

che il Collegio non condivide le conclusioni cui è
pervenuto il relatore;
che occorre, infatti, tenere conto del fatto che la
legge n. 208 del 2015, entrata in vigore il 1 0 gennaio

del 2001, il quale ora dispone che «la domanda di equa
riparazione si propone con ricorso al presidente della
corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice
innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo
presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di
procedura civile»;
che, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., «la
giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo
alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al
momento della proposizione della domanda e non hanno
rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della
legge o dello stato medesimo»;
che fa eccezione al principio ora ricordato il caso in
cui la modifica normativa sopravvenuta comporti
l’attribuzione della competenza ad un giudice che
originariamente ne fosse privo, operando in tal caso il
principio per cui «l’art. 5 cod. proc. civ., anche nel
testo novellato dall’art. 2 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di
causa della legge – oltre che dello stato di fatto – in

-5-

2016, ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge n. 89

ordine alla determinazione della competenza,

va

interpretato in conformità alla sua ratio, che è quella di
favorire, non già di impedire, la
lurisdictionís,

sicché, ove

perpetuati°

sia stato adito un giudice

non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice
sia diventato competente in forza di legge entrata in
vigore nel corso del giudizio» (Cass. n. 857 del 2008,
relativa ad un procedimento di regolamento di competenza
d’ufficio);
che nella specie, posto che il giudizio presupposto è
iniziato a Roma e che la Corte d’appello di Roma sarebbe
competente per effetto della richiamata modificazione
legislativa, la conclusione non può essere altro che
quella di dichiarare la competenza della Corte d’appello
di Roma;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio, trattandosi di regolamento di
competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività
difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello
di Roma.

-6-

incompetente al momento della proposizione della domanda,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

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