Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4058 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DON M.S., con domicilio eletto in Roma, Via Rodi 32,

presso l’Avv. Martino U. Chiocci, rappresentato e difeso dall’Avv.

MONACELLI Mario, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze

depositato il 1 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Don M.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale e quindi avanti la Corte d’appello di Perugia.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura l’impugnato decreto sotto il profilo della violazione di legge e, in particolare, dei parametri fissati dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, per avere, tra l’altro, il giudice del merito scomputato dalla complessiva durata del processo rilevante ai fine della decisione sull’equo indennizzo il periodo intercorso tra la pronuncia di primo grado e la proposizione dell’appello addebitandolo all’inerzia della parte.

La censura è manifestamente infondata. La Corte ha già affermato che è corretto scomputare dalla durata complessiva del giudizio il lasso di tempo non riconducibile all’esercizio del diritto di difesa, posto che la parte vittoriosa che non eserciti una facoltà, quale quella della notificazione della sentenza a sè favorevole a fini sollecitatori, lasciando decorrere tutto il termine lungo per la proposizione della impugnazione non può pretendere che l’intero termine decorso venga addebitato alla organizzazione giudiziaria, dovendo il lasso temporale trascorso per detta scelta processuale essere riferito alla stessa parte (Cassazione civile, sez. 1^, 7 marzo 2007, n. 5212). A tale giurisprudenza il Collegio intende dare continuità in base alla considerazione che altro è il tempo che la legge individua come utile per il compimento di determinati atti processuali e altro è quello da valutare ai fini del computo della ragionevole durata del processo. Posto che quest’ultima deve essere intesa come quella ordinariamente necessaria per lo svolgersi dell’attività processuale destinata a fornire risposta alla domanda formulata da chi ha assunto l’iniziativa e comprensiva quindi dei tempi necessari per lo svolgimento dell’attività difensiva delle parti deve considerasi che per lo svolgimento di tale attività in sede di impugnazione il legislatore considera sufficienti i termini di cui all’art. 325 c.p.c., non essendo evidentemente sostenibile che lo spazio congruo concesso all’attività difensiva sia quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c., e che questo possa essere compresso per l’iniziativa della controparte che provvede alla notificazione del provvedimento da impugnare. Ma se così è ne consegue che sia la parte soccombente che, a maggior ragione, la parte vincitrice che non deve compiere alcuna attività difensiva che comporti uno studio del provvedimento e la redazione di un atto di censura allo stesso se possono utilizzare tutto il termine lungo per lo svolgimento dell’attività che ritengono opportuna non possono pretendere che la loro opzione difensiva, eccedente il limite temporale ritenuto necessario dalla legge, possa essere considerato in termini di inefficienza dell’organizzazione giudiziaria e quindi valutabile ai fini della durata ragionevole del processo.

Concludendo sui punto, dunque, nessun addebito può essere mosso sotto questo profilo al giudice del merito dal momento che, essendo l’attuate ricorrente risultato vincitore nel primo grado del processo presupposto, non aveva alcuna necessità di prendersi tempo per valutare l’impugnazione e ben avrebbe potuto accelerare i tempi processuali provvedendo immediatamente alla notifica della sentenza riducendo i tempi processuali di circa un anno, tenuto conto del decorso del termine breve a fronte di quello lungo maggiorato dell’interruzione feriale.

L’accertata infondatezza della censura rende priva di sostanziale interesse quella contenuta nel secondo motivo e relativa allo scomputo operato dal giudice del merito anche con riferimento ad alcuni rinvii richiesti dal ricorrente o comunque da questi non contrastati dal momento che, avendo la Corte d’appello detratto complessivamente un anno per l’omessa accelerazione dei tempi dell’appello e per i rinvii ad avendo accertato che l’impugnazione era stata proposta dopo oltre un anno dalla sentenza di primo grado, lo scomputo imputabile ai richiesti o non contrastati differimenti di udienza risulta assolutamente marginale.

Il terzo motivo con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 750,00 per ognuno dei due anni eccedenti il periodo ritenuto ragionevole è manifestamente infondato in quanto la Corte ha già enunciato il principio secondo cui l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840).

E’ invece manifestamente fondata la censura relativa all’integrale compensazione delle spese operata dal primo giudice, dal momento che se una parziale compensazione può essere giustificata dall’accoglimento della domanda in misura ridotta ma non irrisoria non è invece legittima la sostanziale negazione del principio secondo il quale le spese debbono far carico a chi ha ingiustificatamente dato causa al giudizio.

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e quindi, compensate nella misura di un terzo, ritenuta congrua, le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, condannata l’Amministrazione alla rifusione del residuo.

Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso solo in punto spese, quelle del giudizio di legittimità possono essere compensata per la metà.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dei due terzi delle spese del giudizio di merito che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 825,00 di cui Euro 280,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo; compensa per la metà le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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