Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4057 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4057 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 29308-2014 proposto da:
LA GRIFFE di MARIA DI NOZZI in persona dell’omonima
titolare pro tempore Maria Di Nozzi, domiciliata ex
lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
della Corte di cassazione, rappresentata e difesa
dagli avvocati DOMENICO BOCCARDI e FEDERICO GUGLIELMO
ALESSANDRO COZZI;
– ricorrente 2017
3031

9g

contro

APD SPORTIVA METANOPOLI

in persona del legale

rappresentante pro tempore;
– intimata

avverso la sentenza n. 5444/2014 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 26/04/2014;

Data pubblicazione: 20/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Esposizione del fatto
Maria Di Nozzi, quale titolare della ditta “La Griffe” propone ricorso per

2014, con la quale il Tribunale di Milano, confermando la sentenza di
primo grado, ha rigettato la domanda di condanna proposta dalla Griffe
nei confronti della Sportiva Metanopoli APD, al pagamento di 894,20
euro, oltre ad interessi, per una fornitura di merce.
Il Tribunale, in particolare, ha affermato che l’odierna ricorrente non
aveva assolto all’onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito,
essendosi limitata a produrre quattro fatture, che non erano sottoscritte né
dal vettore, né dal destinatario, mentre non risultavano prodotti ulteriori
documenti idonei a provare la consegna della merce.
La comunicazione e-mail, versata in atti, atteneva invece a circostanza
estranea alla fornitura e non costituiva prova della sussistenza in capo a
tale signora Salvato del potere di impegnare l’associazione.
Il giudice di appello riteneva, infine, generiche ed ininfluenti le prove
testimoniali articolate dalla odierna ricorrente, in quanto non veniva
neppure indicato il soggetto che avrebbe effettuato l’ordine in nome e per
conto della APD.
Ritenuto in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 115 cpc, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n.3)
cpc, fondato sul rilievo che la APD non aveva contestato il fatto, dedotto
dalla Griffe, della consegna della merce: in conseguenza della mancata
contestazione, doveva dunque ritenersi provata la consegna della merce
da parte della odierna ricorrente.

cassazione, con due motivi, avverso la sentenza depositata il 26 aprile

Su tale circostanza inoltre non era stata ammessa la prova testimoniale,
non consentendo dunque alla ricorrente di adempiere all’onere della

Il motivo, che si articola in due censure, è inammissibile.
Quanto alla violazione del principio di non contestazione, il ricorso è
carente di autosufficienza, non essendo corredato dalla trascrizione degli
atti (comparsa di costituzione in giudizio e successivi atti difensivi della
controparte) sulla cui base il ricorrente pretende di desumere la suddetta
non contestazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 epc.
In contrario, si osserva che la sentenza impugnata ha rilevato la specifica
contestazione della controparte in ordine all’esistenza di un valido titolo
su cui sarebbe fondata l’obbligazione di pagamento, nonché sulla
consegna della merce e la carenza dei poteri di rappresentanza in capo al
soggetto con cui l’odierna ricorrente pretende di aver concluso il
contratto di fornitura della merce.
E’ del pari inammissibile, per difetto di decisività, in quanto non coglie la
ratio della pronuncia impugnata, la censura con cui si lamenta la mancata
ammissione della prova testimoniale in ordine alla medesima circostanza
sopra illustrata, con conseguente violazione dell’art. 2697 c.c.
Il giudice di appello ha infatti affermato, anzitutto, la mancata prova
dello stesso contratto, quale fatto costituivo delle rispettive obbligazioni,
ed inoltre le genericità dei capitoli formulati dal ricorrente, inidonei a
provare la conclusione del negozio e dunque a fondarne la pretesa
creditoria.
Con il secondo motivo , denunciando la violazione e falsa applicazione
degli artt.1398 e 1399 c.c., il ricorrente deduce che il Tribunale ha

prova, su essa gravante.

omesso di accertare il legittimo affidamento dell’odierna ricorrente nel
potere della signora Salvato di sottoscrivere un contratto in nome della

Pure tale motivo è carente di decisività, in quanto non coglie la ratio
della pronuncia impugnata.
Il tribunale, infatti, non solo ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la
prova della sussistenza del potere rappresentativo in capo alla Salvato,
ma ha anche affermato che non era stato neppure indicato il soggetto che
avrebbe effettuato l’ordine per conto della APD , rilevando la genericità
ed ininfluenza del capitolo di prova con il quale si chiedeva accertarsi
che la Salvato “era a conoscenza” della fornitura, ma non anche che la
stessa avesse contrattato con spendita del nome dell’associazione.
Mancano dunque lo stesso presupposto per configurare un’ipotesi di
“rappresentanza apparente”, che richiede la sussistenza di una situazione
in cui l’apparente legittimato abbia contrattato per il soggetto falsamente
rappresentato.
Considerato che la APD non ha svolto nel presente giudizio attività
difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla spese.

APD Metanopoli.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello

quater Dpr 115 del 2002.
Così deciso in Roma 21 novembre 2017
Il Presidente

F

trio Giudiziane
a NERI

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
Roma,

dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA