Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4057 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., C.C., CI.Ri., C.

M., C.G., C.N., CI.Ge.,

quali eredi di C.A., rappresentati e difesi dall’Avv. MARRA

Alfonso Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per

legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli

depositato il 29 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R., C.C., CI.Ri., C. M., C.G., C.N., CI. G., quali eredi di C.A., ricorrono per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado dal giugno 1995 al dicembre 1998 e in secondo grado dall’aprile 1999 al gennaio 2005.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito ai deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui alL’art. 375 c.p.c..

I ricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, è inammissibile per inidoneità del quesito. Posto invero che “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile rinvestitura stessa dei giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso” (Cassazione civile, sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non pare rispondere il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Il secondo motivo con il quale si censura l’impugnato decreto per avere il giudice a quo ritenuto ragionevole la durata di anni tre per il primo grado e di anni due per l’appello è manifestamente infondato posto che è già stato affermato che”Ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo previdenziale e assistenziale L. n. 89 del 2001, ex art. 2, in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che interpreta l’art. 6 convenzione europea dei diritti dell’uomo, è ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e quello di due anni per la durata del giudizio di secondo grado” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Il terzo motivo con cui si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione deducendosi che la Corte d’appello non avrebbe correttamente determinato la durata del processo sulla quale parametrare il danno in quanto ha ritenuto di dover considerare solo il tempo eccedente la ragionevole durata mentre, una volta constato che quest’ultima era stata superata, avrebbe dovuto rapportare l’indennizzo all’intera durata del processo in ossequio alla giurisprudenza della Corte europea è manifestamente infondato alla luce del diverso principio enunciato dalla Corte secondo cui “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, di detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. 3 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo” (Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008).

Il quarto motivo con il quale si denuncia l’insufficiente quantificazione dell’equo indennizzo è manifestamente infondato dal momento che nessuna censura può essere mossa all’impugnata decisione che, liquidando in Euro 1.000,00 in ragione d’anno il danno morale si è attenuta ai parametri individuati dalla corte europea, non essendo stati evidenziati convincenti elementi che avrebbero dovuto comportare una maggiore liquidazione.

Il quinto motivo con il quale si denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte nel non considerare, ai fini dell’equo indennizzo, anche il periodo successivo al momento in cui gli eredi erano subentrati nel giudizio alla parte deceduta è manifestamente fondato, avendo la Corte già affermato il principio secondo cui “In tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, “iure successionis”, l’indennizzo maturato dal “de cuius” per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge nonchè, “iure proprio”, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il “de cuius” e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito” (Sez. 1^, Sentenza n. 2983 del 07/02/2008).

Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati, essendosi già affermato dalla Corte che “In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, le considerazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in merito alla centralità dell’occupazione e sulla relativa opportunità di riconoscere un bonus, svincolato da qualsiasi parametro e dovuto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia, non determinano alcun automatismo nell’indennizzo: tocca al giudice nazionale valutare caso per caso l’importanza della controversia senza alcun obbligo di motivazione laddove venga esclusa la liquidazione di una somma ulteriore rispetto agli standard fissati dalla Cedu e dalla L. n. 89 del 2001″(Cassazione civile, sez. 1^, 12 gennaio 2009, n. 402).

Gli ulteriori motivi con i quali si censura la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice a quo sono assorbiti, dovendo procedersi a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, sommando all’importo già riconosciuto dal giudice del merito iure successionis quello di Euro 1.834,00 spettante agli eredi in proprio per l’ulteriore periodo di irragionevole durata di anni uno e mesi dieci per il quale non vi è ragione per discostarsi dal parametro già individuato dalla Corte d’appello, il Ministero della Giustizia deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di Euro 5.584,00 a titolo di equo indennizzo. Le spese della fase di merito e di quella di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 5.584,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.172,00 di cui Euro 1.182,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge e a quelle dei giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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