Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4057 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5055-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/02/2006 r.g.n. 940/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 518 del 2003 il Giudice dei lavoro del Tribunale di Massa, ritenuta l’illegittimità de termine apposto al contratto di lavoro, intercorso dal 4-2-2002 al 30-4-2002 tra la s.p.a. Poste Italiane e R.F., dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4-2-2002 con conseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e con condanna della società alla regolarizzazione della posizione contributiva nonchè al risarcimento del danno, pari alle mensilità di retribuzione dalla data di notifica del ricorso introduttivo fino alla sentenza, oltre accessori.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il R. si costituiva, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale sulla decorrenza delle retribuzioni, spettanti fin dalla messa in mora avvenuta in data 17-7-2002.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 1-2-2006, rigettava l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale fissava la data di decorrenza della retribuzione dovuta al R., a titolo di indennità risarcitoria, al 17-7-2002.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

Il R. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e art. 112 c.p.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello, contraddittoriamente “pur avendo rilevato che all’epoca della stipulazione del contratto la persistente efficacia delle causali di assunzione a termine di origine contrattuale (art. 25 CCNL 2001) era venuta meno, essendo scaduto il predetto CCNL il 31 dicembre 2001, poi ha motivato l’illegittimità della apposizione del termine ragionando come se la causale di assunzione fosse proprio quella prevista dall’art. 25” citato.

Secondo la ricorrente, inoltre, la Corte territoriale sarebbe incorsa in ultrapetizione, avendo affermato che la società non avrebbe provato la sussistenza del collegamento funzionale tra l’assunzione del R. e l’ipotesi collettiva, così ritenendo nullo il termine sotto un profilo non sollevato in primo grado e non riproposto in appello.

Il motivo è infondato.

Come si legge chiaramente nell’impugnata sentenza, il R. “fin dal ricorso introduttivo” aveva dedotto di “essere stato addetto alle normali mansioni di portalettere presso l’Ufficio Postale di Carrara (OMISSIS)” ed aveva contestato la riferibilità della sua assunzione alle circostanze di “carattere straordinario” previste dall’art. 25 del CCNL 2001 richiamato nel contratto a termine.

Il primo giudice aveva accolto la domanda rilevando che la società non aveva provato “l’effettiva connessione tra l’assunzione a termine del ricorrente e le esigenze” previste dalla norma collettiva.

La Corte d’Appello, rilevando, appunto, la tempestiva specifica deduzione del R., legittimamente ha respinto il motivo di appello con il quale la società appellante aveva prospettato una violazione dell’art. 112 c.p.c..

La Corte territoriale poi, pur avendo confermato che non risultavano dedotte, nè tanto meno provate, dalla società, “le circostanze di carattere straordinario” previste dall’art. 25 del CCNL 2001 richiamate, ha però affermato che vi era “poi un altro vizio del contratto, rilevato nella memoria d’appello ma emergente già dalle allegazioni di primo grado”.

Al riguardo, in particolare, la Corte di merito, in sostanza superando la prima argomentazione, ha affermato che il contratto di cui è causa è stato stipulato in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 e in applicazione dell’art. 25 del CCNL 2001. ma oltre il termine di efficacia del detto CCNL (scaduto il 31-12-2001), per cui, essendo inapplicabile il regime transitorio di cui all’art. 11 D.Lgs. cit., doveva ritenersi che “era venuta meno” “la salvezza dell’efficacia dell’art. 25 del c.c.n.l.”, con la conseguenza che, nella specie, “il richiamo all’ipotesi prevista dagli accordi collettivi non legittimava più di per sè l’apposizione del termine”, essendo, all’epoca, la disciplina di legge l’unico “riferimento per la legittimità del contratto a termine” de quo.

Orbene osserva il Collegio che non vi è contraddizione alcuna tra la conferma della mancata prova in concreto delle dedotte “esigenze straordinarie” di cui all’art. 25 cit., e la affermazione, peraltro e comunque, della cessata efficacia di tale clausola “autorizzatoria” all’epoca della stipula del contratto a termine de quo. Inoltre con il primo motivo la ricorrente lamenta una ultrapetizione con specifico riferimento soltanto al primo profilo di nullità del termine (tempestivamente dedotto dal R.) e non al secondo, sul quale in sostanza si fonda la decisione impugnata.

D’altra parte la stessa ricorrente non censura specificamente e adeguatamente tale decisione, riguardante la cessazione dell’efficacia della clausola collettiva indicata e la conseguente nullità del termine apposto, non legittimato più “di per sè” dalla clausola stessa.

In effetti con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e artt. 1362 e ss. c.c. nonchè vizio di motivazione, la ricorrente, invocando il principio della “delega in bianco”, deduce che “l’accertamento della legittimità del contratto a termine in esame presupponeva esclusivamente reffettiva esistenza del processo di riorganizzazione e riequilibrio della distribuzione delle risorse umane prefigurato dall’art. 25” citato. In tal modo la ricorrente censura la argomentazione, già accolta dal primo giudice, ormai superata, però, dalla decisione della Corte d’Appello.

L’esame di tale motivo risulta, quindi, superfluo.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonchè vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe affermato la illegittimità de termine de quo anche in forza della disciplina dettata dal D.Lgs. citato, in sostanza ne deduce invece la legittimità sostenendo che nella fattispecie erano specificate (e sussistevano) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (art. 1 D.Lgs. cit.).

Al riguardo la ricorrente rileva che la specificità della clausola appositiva de termine deve essere apprezzata anche con riguardo alle dimensioni ed alla natura delle esigenze aziendali retrostanti le assunzioni a tempo determinato.

con conseguente possibilità di una formulazione calibrata sui relativi processi nazionali, come nella specie, con indicazione della sede di lavoro “che implicitamente – ma inequivocabilmente – riferisce anche a quel determinato ambito produttivo il processo riorganizzativo nazionale retrostante la stipulazione del contratto, come peraltro confermato dalle periodiche verifiche effettuate dalle parti sociali”.

Il motivo da un lato non coglie nel segno la impugnata decisione e dall’altro risulta de tutto generico.

Da un lato, infatti, la ricorrente non censura specificamente la affermazione della impugnata sentenza secondo cui dalla avvenuta cessazione della efficacia della clausola collettiva richiamata conseguirebbe di per sè la nullità del termine apposto al contratto de quo.

Dall’altro la ricorrente sostiene la specificità delle ragioni ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. cit. richiamando del tutto genericamente le “periodiche verifiche effettuate”, senza all’uopo neppure invocare (e tanto meno riportare) il contenuto degli accordi (del 18, 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002) pur indicati nella causale del contratto de quo (sulla possibilità di una specificazione per relationem cfr. da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass. 27-4-2010 n. 10033. Cass. 12-7-2010 n. 16303).

Infine con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., la ricorrente in sostanza lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato permarrebbe (in generale) anche nella vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001, così, in sostanza, applicando gli artt. 4 e 5 dello stesso D.Lgs. al diverso caso di nullità del termine per violazione dell’art. 1 comma 2 del medesimo D.Lgs., per il quale i legislatore non ha previsto la detta conversione.

Il motivo è infondato.

Come è stato affermato da questa Corte, “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 cit. nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (principio applicato in fattispecie di primo ed unico contratto a termine)” (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985).

In tali sensi, quindi, va respinto il ricorso, non essendo stata, peraltro. avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, in sede di discussione la società ricorrente ha invocato, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

La richiesta della società è contrastata, sotto vari profili, dalla difesa dell’intimata, con argomentazioni svolte anche nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Orbene, a prescindere dall’esame delle obiezioni da quest’ultima svolte in ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare ne giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del R..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al R. le spese liquidate in Euro 35,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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