Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4056 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4056 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 7673-2014 proposto da:
QUARESMINI

GIUSEPPINA,

BARATTI

EMANUELA,

BARATTI

GIANCARLA, BARATTI CLAUDIO, BARATTI ADELAIDE CAROLINA,
BARATTI ADRIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
CHIRULLI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO FRANCESCO BRAGA;
– ricorrenti 2017
2798

D

a_

contro

BICELLI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI LUCIANI l, presso lo studio dell’avvocato DANIELE
MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUIDO D’APRILE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 1328/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI:
Lkj

c\

RG. 7673 del 2014 Quaresmini e altri – – Luciano Bicelli

Fatti di causa
Gli eredi di Baratti Ugo (Giuseppina Quaresmini e Baratti:
Giancarla, Emanuela, Adriano, Adelaide Carolina e Claudio) con
ricorso del 17 marzo 2014 hanno chiesto a questa Corte di
cassare la sentenza n. 1328 del 2013 con la quale la Corte di
Appello di Brescia, confermava la sentenza n. 2478 del

cod. civ. a Baratti Ugo la piena proprietà del terreno sito in
Montichiari, oggetto della scrittura privata del 21 ottobre 1998,
intervenuta tra Baratti e Bicelli, subordinando l’effetto traslativo
al pagamento da parte dei,. Baratti a favore di Bicelli Luciano
del prezzo stabilito con il preliminare intercorso tra le stesse
parti. La Corte distrettuale confermava la sentenza di primo
grado rigettando sia l’appello principale proposto da Bicelli
Luciano e sia l’appello incidentale proposto da Baratti Ugo.
Rigettava l’appello principale, confermando quanto aveva
stabilito il Tribunale di Brescia nella parte in cui: a) aveva
chiarito che il contratto preliminare con cui Bicelli Luciano
aveva promesso di vendere a Baratti Ugo il terreno sito nel
Comune di Montichiari al corrispettivo di £. 750.000.000 era,
subordinatamente, condizionato all’inserimento del terreno in
area destinata a cava di ghiaia e sabbia e che, inoltre, le parti
avevano previsto che il prezzo fosse pagato in tre rate di C.
250.000.00 ciascunq, di cui la prima al rogito, la seconda e la
terza entro uno e due anni dalla stipula. Sicché, rilevata.
l’infondatezza dell’eccezione di mancato pagamento del prezzo
sollevata da Bicelli dal momento che„.. alla proposizione della
domanda la condizione non si era verificata (essendo
intervenuto l’inserimento nel successivo 2004) / a tale epoca il
prezzo non era esigibile; b) aveva respinto l’eccezione sollevata
da Bicelli di nullità ex art. 1341 cod. civ., non essendo stato

Tribunale di Brescia che aveva trasferito ai sensi dell’art. 2932

RG. 7673 del 2014 Quaresmini e altri – – Luciano Bicelli

dimostrato che il contratto fosse stato redatto dal solo Baratti
e, comunque, le clausole di che trattasi non erano riconducibili
alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 1341 cod. civ.; c)
aveva escluso l’applicabilità, al caso, della normativa di cui
all’art. 1467 cod. civ. (risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta)/ perché l’aumento del valore dell’immobile da un

avvenimenti straordinari ed imprevedibili trattandosi di eventi
che rientravano nella comune alea contrattuale.
La Corte di Appello di Brescia rigettava l’appello incidentale
proposto da Baratti Ugo, diretto alla riforma della sentenza del
Tribunale nella parte in cui non aveva accolto la domanda di
riduzione del corrispettivo e non aveva disposto la totale o
parziale compensazione dello stesso corrispettivo con gli
importi correlati alla diminuzione di valore e, comunque, con i
costi •di ripristino conseguenti dalla attività di escavazione
effettuata dal promittente venditore ed accertata e quantificata
dal CTU, perché la domanda di riduzione del prezzo era stata
avanzata tardivamente e, cioè, in sede di precisazione delle
conclusioni, per cui correttamente il Tribunale ne aveva
dichiarato l’inammissibilità.
La cassazione è stata chiesta per un motivo sia pure articolato
su due profili connessi tra di loro: 1) per violazione e falsa
applicazione di norme di diritto: artt. 1241 e 1242 cod. civ.
principi sull’applicabilità della cd. compensazione impropria;
artt. 99, 112 cod. proc. civ. principi in tema di interpretazione
della domanda giudiziale e delle eccezioni rilevabili d’ufficio;
art. 345 cod. proc. civ. eccezioni rilevabili nel giudizio di appello
(art. 360 n. 3 cod. proc. civ.); nonché per omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc.

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lato e la svalutazione monetaria dall’altro non costituivano

RG. 7673 del 2014 Quaresmini e altri – – Luciano Bicelli

civ.), Luciano Bicelli ha resistito con controricorso. In prossimità
dell’udienza camerale non partecipata le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1.= Secondo it. ricorrentb, avrebbe errato la Corte distrettuale
nel rigettare la domanda svolta dagli eredi di Ugo baratti diretta

preliminare per la compravendita del terreno, fosse ridotto
corrispondentemente all’accertata diminuzione di valore
compravenduto, sul presupposto della tardività della domanda
e pur sempre tardiva, anche quando tale richiesta si dovesse
ritenere formulata in via di eccezione di compensazione, perché
non avrebbe tenuto conto che, nel caso in esame, si verteva in
una ipotesi di compensazione impropria, che può esser rilevata
d’ufficio, così come stabilito da questa Corte con la sentenza
Cass, n. 23539 del 2011.
1.1.= Il motivo è infondato.
Come evidenzia la dottrina e anche la giurisprudenza di questa
Corte, il nostro sistema normativo consente di distinguere una
compensazione cc.dd. propria ed una compensazione cc.dd.
impropria (anche detta atecnica o contabile). Si ha
compensazione in senso proprio, quando i contrapposti crediti e
debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici,
cioè, le reciproche obbligazioni non risultano legate da nesso di
sinallagmaticità. Deve, invece, ritenersi compensazione
impropria quando i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo
rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. n.
19208 del 2011). Con la specificazione che in quest’ultimo
caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta,
semplicemente, l’accertamento del dare e avere, con elisione
automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

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a richiedere che il corrispettivo pattuito nel contratto

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Tale accertamento (ccL compensazione ‘impropria’), pur
potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della
compensazione propria, non è soggetta alla relativa disciplina
tipica, sia processuale (il divieto di applicazione d’ufficio da
parte del giudice ex art. 1242 c.c., comma 2) che sostanziale
(l’arresto della prescrizione ex art. 1242 c.c., comma 2 e la

1.2. = Come è stato già detto, e come è stato chiarito da,
questa Corte in altra occasione (Cass. n. 7624 del 2010),
l’istituto della compensazione presuppone l’autonomia dei
rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti,
mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria,
allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico
rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese
importa, soltanto, un semplice accertamento contabile di dare
ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in
assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda
riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi
d’indagine quanto all’esistenza dei rispettivi crediti e
permanendo l’onere di allegazione e prova delle rispettive voci
di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del
principio del contraddittorio.
Ora, nel caso concreto, il ricorrente da per presupposto un dato
fondamentale che, però, non risulta, né dalla sentenza di primo
grado, né dalla sentenza di secondo grado (così come sono
state riportate dagli stessi ricorrenti nell’ambito del ricorso) e,
cioè, che Baratti Ugo (adesso gli eredi) fosse titolare di un
diritto di credito nei confronti del Sig. Bicelli, in ragione di una
pretesa diminuzione dell’immobile oggetto del contratto
preliminare di vendita. I ricorrenti fanno riferimento ai risultati
di una CTU, riportando, anche, alcuni passi della stessa / ma non

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incompensabilità del credito ex art. 1246, cod. civ.).

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indicano quando e con quale statuizione il Tribunale o la Corte
distrettuale abbiano riconosciuto un loro diritto di credito nei
confronti di Bicelli in ragione di una diminuzione di valore del
fondo compravenduto. In buona sostanza, la circostanza che il
presunto credito derivante dalla diminuzione del valore e dai
costi di ripristino dell’immobile non risulta che sia stata oggetto

introdotta tardivamente, di talché, in ordine a tale profilo, non
si è sviluppato il contraddittorio, non è stato svolto alcuno
specifico approfondimento istruttorio e, conseguentemente,
quel credito non risulta né certo né di facile e pronta
liquidazione (vedi al riguardo Cass. n. 7424 del 2017).
Mancando, dunque, il riconoscimento di un diritto di credito del
Baratti nei confronti del Bicelli

,

appare corretta la sentenza

impugnata laddove afferma che la domanda di riduzione del
prezzo di acquisto era inammissibile perché formulata solo in
sede di precisazione delle conclusioni e, comunque,
inammissibile, anche, l’eccezione di compensazione tra
l’importo dovuto a titolo di prezzo e il preteso diritto di credito
perché formulata, dopo i termini di cui all’art. 183 ultimo
comma, cod. proc. civ. perché, comunque, sia la domanda di
riduzione del prezzo, che l’eccezione di compensazione
presupponevano l’accertamento di un credito del Baratti nei
confronti di Bicelli.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in
solido a rimborsare parte controricorrente le spese del presente
giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il
Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di

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del thema decidendum,in quanto la relativa domanda è stata

RG. 7673 del 2014 Quaresmini e altri – – Luciano Bicelli

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a
rimborsare a parte controricorrente le spese del presente
giudizio che liquida in C. 5.200,00, di cui C. 200 per esborsi;

come per legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il
versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 24 ottobre 2017.
Il,Presidente

li F

NERI

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