Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4056 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI

GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL TITOLO 8^

DELLA LEGGE 219/81;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, presso

l’avv. Giancarlo Navarra, rappresentato e difeso dall’avv. CIMADOMO

Bruno giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1902/2007, in

data 8 giugno 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito, per il controricorrente, l’avv. Lucrezia Vaccarella, per

delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, come da relazione in

atti.

LA CORTE:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del controricorrente:

“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. il Consorzio Quarto Pozzuoli ha depositato controricorso al ricorso per Cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1902/07, in data 8 giugno 2007,dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario di Governo per il coordinamento delle attività di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1;

OSSERVA:

2. il ricorso per Cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 1987/4876;

1997/4452);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’improcedibilità e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario di Governo per il coordinamento delle attività di cui al titolo 8^ della legge 219/81, al pagamento in favore del Consorzio Quarto Pozzuoli delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA