Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4056 del 08/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 08/02/2022), n.4056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
Dott. GIORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31129-2020 proposto da:
F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA
DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SRL, in persona del procuratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5,
presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4316/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Fiecconi
Francesca.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il ricorso per cassazione notificato il 30 novembre 2020, affidato a due motivi, formulato da F.T. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 26851/2017, pronunciata tra la medesima e le intimate UCI (che ha notificato controricorso) e Gunnar Karlsson Spedition AB, è accompagnato da una procura alle liti, apposta in calce al ricorso, priva di data e di ogni riferimento al ricorso per cassazione;
2. si prospetta, al riguardo, una ipotesi di inammissibilità del ricorso per inidoneità della procura alle liti (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza interlocutoria cass. sez. 2, n. 4069 del 18/02/2020; cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018);
3. in particolare, questa Corte, Cass. Sez. 2 -, con Ordinanza interlocutoria n. 4069 del 18/02/2020 ha rimesso la questione al Primo presidente affinché valuti l’opportunità di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sul tema poiché, tra le tante la necessità, è rappresentata quella che siano più nettamente definite le regole formali e i criteri che condizionano l’ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l’accesso al processo, oltre che nell’ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall’art. 6 CEDU (così Cass. S.U. 26338/2017).
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. con riferimento al caso di cui alla citata ordinanza interlocutoria, si è posta la necessità di stabilire: a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria; b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato;
5. la medesima necessità di ottenere un intervento nomofilattico si pone nel caso in questione, per quanto diverso da quello da cui trae spunto la citata ordinanza, in quanto la procura speciale in calce al ricorso risulta priva di ogni riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, nonché priva di data, determinando una incertezza sulla causa e il tempo del rilascio.
6. tale fattispecie, nella ordinanza interlocutoria di cui sopra (p. 7), viene citata come ipotesi problematica, allorché si richiama un filone giurisprudenziale secondo cui ” Quando la procura sia stata apposta su foglio separato (anche se materialmente congiunto al ricorso ai sensi del testo novellato dalla L. n. 141 del 1997, art. 83, comma 3) sussiste, ugualmente, la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità: è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr., tra le più recenti, Cass. 25447/2020; Cass. 15211/2020; Cass. 28146/2018)”;
7. conseguentemente, appare opportuno attendere l’intervento nomofilattico sulla materia.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa che sulla questione si pronuncino le Sezioni Unite di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022