Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4055 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.H., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,

dall’avv. Vittorio Sannoner che richiede l’invio delle comunicazioni

al fax n. 0881/778320 e all’indirizzo di p.e.c.

sannonenvittorio.avvocatifoggia.legalmaiLit;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, fax 269651400, p.e.c.

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it;

– Controricorrente –

avverso il decreto n. 5503/2018 del Tribunale di Bari, emesso in data

6.7.2018 e depositato in data 9.7.2018, R.G. n. 17921/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.H. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver lasciato il suo Paese poichè recatosi a (OMISSIS) per trovare lavoro aveva appreso che anche in detta località, operava un gruppo terroristico. Si era deciso quindi a recarsi in Libia temendo per la sua vita in caso di ritorno nel suo Paese a causa della guerra civile in atto.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non ricorrenti situazioni di persecuzione che potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato e nemmeno le condizioni fattuali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Inoltre i Giudici di merito hanno ritenuto non concorrenti neanche le condizioni fattuali per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che non risultava comprovato il ricorrere di una specifica situazione di vulnerabilità in capo al richiedente asilo.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, s’è costituito a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal D. appare privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, poichè il Collegio barese non ha rispettato il principio di collaborazione istruttoria nè ha valutato la credibilità del richiedente asilo alla luce del criterio direttivo, posto dalla norma indicata, oltre a non aver adeguatamente valorizzato elementi fattuali pur versati in atti.

La svolta censura appare priva di fondamento posto che l’argomento critico elaborato si compendia in effetti nella proposizione di mera tesi alternativa a quella motivatamente illustrata dal Collegio pugliese.

Difatti il Tribunale di Bari ha evidenziato come dalle stesse dichiarazioni rese dal D. risultano insussistenti i presupposti giuridici richiesti per riconoscere lo status di rifugiato poichè il richiedente asilo non è oggetto di alcuna persecuzione, bensì si è allontanato dal suo Paese per sua scelta in forza di timori soggettivi per la meramente paventata presenza di milizie terroristiche nella zona in cui viveva.

Inoltre i Giudici baresi hanno pure esaminato la situazione socio-politica della (OMISSIS) alla luce della disposizione D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14 e rilevato, sulla scorta di documentazione proveniente da Organismi nazionali ed internazionali specificatamente indicati, come nella città di (OMISSIS), capitale del paese e luogo di provenienza del D., non risultasse una situazione di violenza diffusa valutabile ai fini della protezione sussidiaria citato art. 14, ex lett. c) ma piuttosto la esistenza di una rilevante attività criminosa.

A fronte di detta specifica motivazione il ricorrente sviluppa una critica astratta, denunziando un’inesistente omesso rispetto dell’istituto della collaborazione istruttoria, poichè il Tribunale ha puntualmente valutato gli elementi fattuali afferenti la condizione socio-politica rilevante ai fini del decidere.

Anche il profilo dell’omessa valorizzazione di prove e riscontri si dimostra inammissibile posto che il ricorrente svolge una critica svincolata dalla ipotesi di vizio di illegittimità denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si limita ad enfatizzare passaggi afferenti la situazione socio-politica esistente in (OMISSIS) presenti nella stessa documentazione proveniente dagli stessi Organismi internazionali richiamati e che è stata utilizzata dal Collegio barese per escludere al ricorrenza della situazione disciplinata D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c) senza in definitiva confrontarsi con la completa motivazione esposta nel decreto.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. b) c) posto che il Tribunale non ebbe a valutare gli elementi in atti da cui desumere il ricorrere delle situazioni normate dal citato articolo di legge e comportanti il riconoscimento della protezione sussidiaria.

In effetti l’argomento critico del presente specifico motivo d’impugnazione si rivela essere la mera riproduzione della critica astratta sviluppata nella precedente ragione di censura che non si confronta con la puntuale motivazione illustrata dal Tribunale proprio in relazione alla situazione esistente nello stato (OMISSIS) in cui l’impugnante abitava e che ebbe a lasciare, non già, per una delle ragioni disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, ma per una mera scelta personale dettata da personale elaborazione della situazione esistente in (OMISSIS) priva di effettivi riscontri con la realtà desumibile dalla documentazione esaminata dal Collegio di merito.

Inoltre il cenno allo specifico esame relativo alla personale situazione del ricorrente fatto in ricorso appare attagliato su altro caso posto che il D. non ha addotto problemi di salute e la necessità di cura alla base della sua decisione di lasciare la (OMISSIS).

In definitiva la censura va ritenuta inammissibile.

Con la terza doglianza il D. lamenta violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 5, comma 6 poichè il Tribunale ha omesso di valutare i dati fattuali addotti a sostegno della richiesta di protezione umanitaria e specificamente la situazione socio-politica della (OMISSIS).

La censura proposta appare inammissibile poichè in buona sostanza il ricorrente veicola sub specie di violazione di regole giuridiche una contestazione afferente la completezza e logicità della motivazione, figura non più prevista come vizio di legittimità.

Il Collegio di prime cure ha puntualmente esaminato, come dianzi già evidenziato, le condizioni socio-politiche della zona della (OMISSIS), in cui il D. viveva ed inoltre ha puntualizzato come lo stesso non ebbe a dedurre alcuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9304/19).

A fronte di una tale motivazione l’impugnante si limita a – denunziare il vizio di motivazione – come visto non più rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5 – nonchè a contrapporre alla valutazione del Collegio barese propria opinione contraria.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

A sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 la cognizione circa la liquidazione del compenso correlato al patrocinio a spese dello Stato pertiene al Tribunale di Bari.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello imposto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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