Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4055 del 01/03/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4055 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 15583-2011 proposto da:
MARTINELLI

LUIGI

MRTLGU44D27D126Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo
studio dell’avvocato PANCRAZIO CUTELLE’, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
CUTELLE’;
– ricorrente contro

GERASSINI . GIAN PIETRO GRSGPT48004L9230, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO CROCE, rappresentato e

Data pubblicazione: 01/03/2016

difeso dall’avvocato GLAUCO ARCAINI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1125/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 23/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CORRENTI;
udito l’Avvocato CUTELLE’ Pancrazio, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

CROCE

Vincenzo,

con

delega

dell’Avvocato ARCAINI Glauco, difensore dle resistente
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’improcedibilità per mancanza della copia autenitca
della sentenza notificata, in subordine rigetto del
ricorso.

q

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata Martinelli Luigi conveniva in giudizio davanti
al Tribunale di Bergamo Gerassini Gian Pietro, assumendo di essere
comproprietario con lo stesso di villetta bifamiliare con giardino in comune di
Calcio e chiedendo la condanna all’eliminazione di opere realizzate per uso

Il convenuto contestava la domanda, chiedeva fosse dichiarata l’intervenuta
divisione e che fosse accertato che le opere erano state concordate.
Il tribunale, con sentenza non definitiva, disponeva lo scioglimento della comunione
rimettendo sul ruolo per accertare se i manufatti realizzati dal Gerassini fossero a
distanza legale.
Espletata ctu, con sentenza 27.9.2005, il Gerassini era condannato a demolire il
portico ed il ripostiglio mentre la Corte di appello di Brescia, con sentenza
23.12.2010, in riforma, rigettava le domande del Martinelli, condannato alle spese,
sul presupposto che era pacifico dagli atti di causa che il ripostiglio era stato
costruito allorché la proprietà era indivisa e col consenso dell’attore come riportato
nella relazione del geom. Lichena circa una divisione bonaria con costruzione sulle
rispettive superfici di due ripostigli.
La costruzione del portico era stata proposta dal Gerassini nello stesso periodo in cui
le parti avevano stabilito il muro divisorio, non vi era prova della concorde volontà
di costruire il manufatto ma, trattandosi di innovazione additiva di beni comuni non
trovava applicazione la normativa sulle distanze ma quella in materia di comunione
e condominio e dalle foto era agevole verificare che il porticato non alterasse la
destinazione del bene né compromettesse il pari uso trattandosi di semplice
copertura di un bene calpestabile.
Ricorre Martinelli con tre motivi, resiste Gerassini.

esclusivo sulla proprietà comune a distanza non regolamentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione circa la ritenuta non alterazione
della destinazione trattandosi di innovazione additiva di beni comuni sotto un
triplice profilo.
Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 872, 873, 1102 I e II, 1350 IV e

godimento esclusivo del Gerassini.
Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 872, 873, 907 cc, 31 e ss 1.
47/1985 perché il Tribunale ha correttamente disposto la demolizione mentre la
Corte di appello ha violato principi normativi legalizzando il mantenimento di area
comune ad uso esclusivo.
E’ preliminare il rilievo, su conforme richiesta del PG, che il ricorrente indica di
proporre ricorso per cassazione avverso sentenza del 23.12.2010, notificata il
6.4.2011 ma non produce la copia notificata ma altra copia autentica rilasciata
1’11.1.2011 senza dar prova della tempestività dell’impugnazione ( S.U. n.
9005/2009)
Donde l’improcedibilità del ricorso con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in euro 1800 di cui 200 per spese vive , oltre accessori..
Roma, 14 gennaio 2016.
Il consigliere estensore

il Presidente

Il F i

ano Giudizitirio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

O 1 MAR. 2016

XI perché l’area giardino era sì bene comune perché non ancora diviso ma in

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