Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4054 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4054 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 5032-2014 proposto da:
CAPRIOTTI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato
ANGELO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CHETTA ROCCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in
ROMA,
2017
2432
962.

VIA PADRE SEMERIA 63,

presso

lo

studio

dell’avvocato MARIA LUCE STEFANIA STASI, rappresentato
e difeso dall’avvocato UBALDO MACRI’;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4027/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 20/02/2018

consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere ANTONINO
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RG. 5032 del 2014 Capriotti Angelo – – Chetta Rocco Antonio

Fatti di causa
Capriotti Angelo con ricorso del 19 febbraio 2014 ha chiesto a
questa Corte la cassazione della sentenza n. 4027 del 2013 con
la quale la Corte di Appello di Roma riformava la sentenza di
primo grado e dichiarava improcedibile l’opposizione a decreto
ingiuntivo proposta da Capriotti Angelo. Il decreto ingiuntivo era

di Capriotti Angelo per il pagamento (e/o la restituzione) di £.
100.000.000, versati da Chetta a titolo di caparra confirmatoria e
di acconto sul prezzo per un contratto di vendita a prova di
un’imbarcazione, che non si era perfezionato. Il Tribunale di
Roma accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia del
decreto ingiuntivo ritenendo che tra le parti si era perfezionato
il contratto di compravendita, con riserva di gradimento,
dell’imbarcazione di cui si dice. Secondo la Corte di Appello di
Roma, invece, l’opposizione era tardiva, avendo l’opponente
iscritto a ruolo la causa oltre il decimo giorno e, dunque, era
improcedibile. Il termine ultimo per l’iscrizione della causa ruolo
sarebbe stato il 28 giugno 1999 ma, secondo l’opponente,
attuale ricorrente, poiché il 28 giugno 1999 il ruolo generale del
Tribunale di Roma sarebbe rimasto chiuso per il ritrovamento di
un residuo bellico, ed essendo il giorno successivo il 29 giugno
1999 festivo, correttamente, e in termini, l’iscrizione sarebbe
stata effettuata il 30 giugno 1999.
La cassazione è stata chiesta per un motivo. Chetta Rocco
Antonio ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta,
ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Ragioni della decisione
A.= Ricorso principale
1.= Con l’unico motivo del ricorso principale Capriotti Angelo
lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

stato chiesto ed ottenuto da Chetta Rocco Antonio nei confronti

RG. 5032 del 2014 Capriotti Angelo – – Chetta Rocco Antonio

circa un fatto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
tema di produzione di documenti (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere tardiva
l’opposizione non avrebbe tenuto conto che, all’udienza del 15
dicembre 1999 l’odierno ricorrente avrebbe depositato

che in data 28 giugno 1999 il ruolo generale era rimasto chiuso
per il ritrovamento di un residuo bellico. D’altra parte, sarebbe
principio giurisprudenziale pacifico che l’accertata mancanza di
atti o documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti
in giudizio comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca
di essi con i mezzi a sua disposizione.
1.1.= Il motivo è inammissibile perché il ricorrente censura una
delle due ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata e
la ratio non censurata da se sola è idonea a sorreggere la
decisione assunta dalla Corte distrettuale . Infatti, secondo la
Corte distrettuale, l’iscrizione dell’opposizione era avvenuta in
ritardo, posto che nei fascicoli non era stata ritrovata la
certificazione del Direttore della Cancelleria, di cui all’udienza del
15 dicembre 1999, dalla quale sarebbe risultato che il giorno 28
giugno 1999 il ruolo generale del Tribunale di Roma era rimasto
chiuso per il ritrovamento di un ordigno bellico, e, comunque,
l’insussistenza del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia,
secondo l’art. 2 del D.Igs n. 347 del 1948, necessario per
dimostrare la proroga ex lege per il 28 giugno 1999. Il ricorrente
ha censurato la prima ratio relativa al certificato del Direttore
della Cancelleria, ma, non anche la ratio relativa all’insussistenza
del Decreto del Ministero della Giustizia.
2.= Il rigetto del ricorso principale, assorbe, così come richiesto,

quale il ricorrente incidentale
il ricorso incidentale

certificazione rilasciata dal Direttore di Cancelleria, attestante

RG. 5032 del 2014 Capriotti Angelo – – Chetta Rocco Antonio

chiedeva che in caso di accoglimento del ricorso principale la
causa venisse inviata ad altra sezione della Corte di Appello di
Roma, perché in quella sede venissero esaminati gli altri motivi
di merito che erano stati proposti.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato
assorbito il ricorso incidentale. In ragione del principio di

condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del
presente giudizio di cassazione. Il Collegio dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale, condanna il ricorrente a rimborsare a parte
controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che
liquida in C. 3.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese
generali pari al 15% dei compensi ed accessori, come per legge,
dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte deiricorrentg dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione 1’11 ottobre 2017.
Il President

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Giudizi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3

Roma,

20 FEB. 2018

soccombenza, ex art. 91 cod. proc. civ. il ricorrente va

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