Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4054 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

U.I., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio giusta procura alle liti in calce al ricorso

dall’avv. Vittorio Sannoner, che richiede l’invio delle

comunicazioni al fax n. 0881/778320 e all’indirizzo di p.e.c.

sannonenvittorioavvocatifoggia.legalmaiLit;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 55120/2018 del Tribunale di Bari, emesso in

data 6.7.2018 e depositato in data 9.7.2018, R.G. n. 17920/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.I. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè non in grado di curare le proprie condizioni di salute con il suo salario e a causa comunque dell’inadeguatezza del sistema sanitario (OMISSIS). su consiglio del suo medico aveva lasciato il paese e si era dapprima recato in Libia e poi in Italia.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non concorrenti situazioni di persecuzione presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato nè le condizioni fattuali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Inoltre i Giudici di merito hanno ritenuto non concorrenti nemmeno le condizioni fattuali per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che la malattia di cui soffre il richiedente asilo non appare grave e potrebbe essere curabile in caso di ritorno in patria.

L’ U. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ U. è inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, poichè il Collegio barese non ha rispettato il principio di collaborazione istruttoria nè ha valutato la credibilità del richiedente asilo alla luce del criterio direttivo posto dalla norma indicata.

Inoltre il Tribunale non ha adeguatamente valorizzato elementi fattuali versati in atti relativi sia alla situazione socio-politica della (OMISSIS) che alla patologia di cui soffre.

La censura risulta inammissibile posto che l’argomento critico svolto non si confronta nel concreto con la motivazione illustrata dal Tribunale per rigettare la domanda di protezione internazionale proposta dall’ U..

Difatti il Collegio barese non ha dubitato delle motivazioni addotte dal richiedente asilo per giustificare l’abbandono del suo Pese natale – necessità di cure per infermità – ma ha solamente rilevato che dette motivazioni non potevano esser sussunte nell’ambito di alcuna delle situazioni normativamente prescritte per ottenere la protezione internazionale, sia come asilo che come protezione sussidiaria sia come protezione per gravi ragioni umanitarie.

Ciò anche perchè l’ U., proviene da una regione della (OMISSIS) non afflitta da violenza diffusa tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Sul punto il Tribunale ha richiamato rapporti aggiornati estesi da Organismi internazionali che ha puntualmente indicato nella motivazione del decreto impugnato.

Il ricorrente sviluppa invece una critica astratta denunziando un’inesistente omessa valutazione della sua credibilità, che, come si è detto, non è stata oggetto di sfavorevole valutazione da parte del Tribunale che anzi ha esaminato la questione dell’applicabilità degli istituiti di protezione internazionale proprio alla luce delle dichiarazioni rese dall’ U..

Anche il profilo dell’omessa valorizzazione di prove e riscontri denunziata è inammissibile posto che svolge una critica svincolata da una tipica ipotesi di vizio di legittimità, previsto dall’art. 360 c.p.c., e si limita ad enfatizzare passaggi, afferenti la situazione socio-politica esistente in (OMISSIS), presente nella stessa documentazione proveniente dagli Organismi internazionali utilizzata dal Collegio pugliese per escludere la ricorrenza della situazione, disciplinata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e senza in definitiva confrontarsi con la completa motivazione esposta in decreto.

Con il secondo mezzo d’impugnazione l’ U. denunzia violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) c) posto che il Giudice di merito non ha valutato gli elementi in atti utili a valutare la domanda di protezione sussidiaria a norma delle citate disposizioni di legge.

In effetti l’argomento critico del presente specifico motivo d’impugnazione appare la mera riproduzione della critica astratta sviluppata nella precedente ragione di censura, senza un effettivo confronto con la puntuale motivazione illustrata dal Tribunale proprio in relazione alla situazione esistente nello stato (OMISSIS)no in cui l’impugnante abitava e che ebbe – dichiaratamente – a lasciare, non già, per una delle ragioni disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14 ma per ragioni di propria salute e cura.

Con la terza doglianza l’ U. lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, comma 6 poichè il Tribunale ha omesso di valutare i dati fattuali addotti a sostegno della richiesta di protezione umanitaria, specie la documentazione medica da cui si desume che il richiedente asilo soffre di grave patologia, ragione sufficiente al riconoscimento dell’istituto richiesto, come riconosciuto anche dalla Commissione. Nè ha valutato la situazione di violenza diffusa esistente in (OMISSIS).

La censura proposta appare inammissibile poichè in buona sostanza il ricorrente veicola sub specie di violazione di regole giuridiche una contestazione afferente la completezza e logicità della motivazione, figura non più prevista come vizio di legittimità.

Il Collegio di prime cure ha puntualmente esaminato, come dianzi già evidenziato, le condizioni socio-politiche esistenti nella zona della (OMISSIS), in cui l’ U. viveva, ed inoltre ha valutato la certificazione medica depositata, ritenendo la malattia descritta non grave anche alla luce del narrato del richiedente asilo Circa le sue condizioni durante il suo soggiorno libico nel corso del quale ha lavorato in una stazione di lavaggio veicoli. Quindi il Tribunale ha puntualmente esaminato la specifica situazione di vulnerabilità riferita dall’ U. e ritenuta la stessa non avente caratteri tali da consentire il godimento della protezione invocata.

A fronte di una tale motivazione l’impugnante si limita a denunziare vizio di motivazione – come visto non più rilevante ex art. 360 c.p.c. – nonchè a contrapporre alla valutazione del Collegio barese la propria opinione contraria senza indicare quali ulteriori documenti di carattere medico sottoposti al Tribunale non siano stati esaminati.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

A sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 l’istanza di liquidazione – eventuale – del compenso per il patrocinio a spese dello Stato pertiene al Tribunale di Bari.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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